F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VENTURA MIRKO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PISA CALCIO E LA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A., DAGLI ADDEBITI RISPETTIVAMENTE ASCRITTI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VENTURA MIRKO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PISA CALCIO E LA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A., DAGLI ADDEBITI RISPETTIVAMENTE ASCRITTI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007) Con atto di appello, ritualmente proposto in data 26.4.2007, il Procuratore Federale ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007, relativa al proscioglimento del calciatore Ventura Mirko, all’epoca dei fatti tesserato per il Pisa Calcio S.p.A., e della stessa società Pisa Calcio S.p.A. dagli addebiti rispettivamente ascritti della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., quanto al primo, e dell’art. 2, comma 4, C.G.S., quanto alla società. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva prosciolto il calciatore Ventura Mirko, all’epoca dei fatti tesserato per la società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società, entrambi deferiti dal Procuratore Federale con atto del 6.3.2007, il primo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. perché, in occasione dell’incontro di calcio Castelplanio/Villa Pesaro dell’8.10.2006, al quale assisteva in qualità di spettatore, aveva aggredito con pugni e calci l’allenatore del Villa Pesaro signor Mazzoli Marco, che si trovava fuori del campo di gioco perché squalificato, procurandogli lesioni che lo costringevano al ricovero in ospedale con prognosi di giorni quindici, la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare aveva motivato la decisione di proscioglimento, rilevando che il calciatore aveva tenuto una condotta che, per quanto in sé e per sé “riprovevole”, era “assolutamente estranea, appartenendo alla sfera della vita privata del Ventura, all’oggetto della tutela cui è preposta la Giustizia Sportiva”. Poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., l’osservanza dei “principi di lealtà, correttezza e probità” si riferisce solo a “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, era evidente che nel caso di specie il comportamento del calciatore non era “in alcun modo collegabile alla sua attività sportiva in generale”. In secondo luogo, non essendo ricollegabile il comportamento del calciatore all’attività sportiva, non potevano “neppure richiamarsi nella fattispecie i principi della responsabilità oggettiva della società Pisa Calcio S.p.A. per il comportamento del suo tesserato non censurabile in questa sede”. Nell’atto di appello del 26.4.2007 il Procuratore Federale deduceva “che l’aggressione perpetrata dal Ventura in danno del Mazzoli è pienamente qualificabile come comportamento comunque riferibile all’attività sportiva”. Infatti, era risultato dagli atti di causa “che la reazione violenta del Ventura è stata la conseguenza del comportamento del Mazzoli direttamente riferibile all’attività sportiva in senso stretto, poiché avvenuta durante e a causa della gara in questione”. Di qui, la richiesta del Procuratore Federale che, in riforma della delibera impugnata, venisse dichiarata “la responsabilità disciplinare del signor. Mirko Ventura” e per “automatismo” la conseguente “responsabilità oggettiva” della società Pisa Calcio S.p.A. per la condotta del suo tesserato, con condanna del calciatore alla sanzione della squalifica per mesi due e della Società al pagamento dell’ammenda di € 500,00. Nei propri scritti difensivi il calciatore Ventura e la società insistevano per la conferma della decisione impugnata; in subordine, chiedevano l’applicazione delle sanzioni nel minimo consentito. Ritiene questa Corte che l’atto di appello del Procuratore Federale sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata. Infatti, per quanto il comportamento del calciatore Ventura sia riprovevole e grandemente censurabile dal punto di vista del “vivere civile”, i fatti a lui ascritti esulano dall’attività sportiva per poco che si consideri che tanto il calciatore Ventura quanto l’allenatore Mazzoli assistevano all’incontro di calcio Castelplanio/Villa Pesaro in qualità di spettatori. Si è trattato, in definitiva, di uno sgradevole alterco tra privati cittadini che rileva a livello di buona educazione e, se si vuole, per il codice penale (ma l’aggredito non ha presentato querela a seguito delle scuse dell’aggressore), ma non può interessare la Giustizia Sportiva non violando quei principi di “lealtà”, correttezza e probità” che devono essere osservati nell’esercizio dell’attività sportiva e, comunque, in occasione della stessa. Il comportamento del calciatore-spettatore nel caso di specie non è collegabile in alcun modo alla sua attività sportiva, sicché la decisione della Commissione Disciplinare non merita le censure del Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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