F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 5. RICORSO SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 E 4, COMMI 1, 2, 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007) 6. RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 5. RICORSO SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 E 4, COMMI 1, 2, 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007) 6. RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007) Il Procuratore Federale, con atto del 2.3.2007, “dopo aver letto le dichiarazioni del signor Maurizio Zamparini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A., rilasciate nel corso di un intervento televisivo su Telelombardia, dopo la partita Palermo/Milan del 28.2.2007, pubblicate sui quotidiani Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e La Stampa dell’1.3.2007” lo deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti “per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 4 con le aggravanti previste dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni” de quibus “espresso giudizi lesivi della reputazione del presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale, signor Cesare Gussoni nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso”. Deferiva, altresì, la società U.S. Città di Palermo S.p.A. “per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 3, comma 2, C.G.S., per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente del Consiglio di Amministrazione”. A sostegno di dette contestazioni, il Procuratore Federale riportava testualmente le seguenti dichiarazioni, estrapolate dai quotidiani succitati: “Corriere dello Sport - Stadio, pag. 8: <>; la Gazzetta dello Sport pag. 6: <>; la Stampa, pag. 56: <>. Peraltro, il Procuratore Federale rilevava che dette affermazioni non erano state rettificate dall’incolpato “ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47”. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. del 26.4.2007, - esaminati gli atti e sentite le parti - osservava “che le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull'emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa dell’1.3.2007, sono censurabili”; sottolineava, poi, che “le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, il Presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale <<è fatto d'acqua, non lo ritengo di classe>>, <>, <>, <>, <> e <>) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità … in particolare, esse si traducono in attacchi gratuiti alla persona, non suffragate da alcun elemento di prova”. “Per tali motivi, la Commissione” deliberava “di infliggere le sanzioni dell'inibizione di mesi tre e dell'ammenda di € 10.000,00 a Maurizio Zamparini e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla società Palermo”. Il signor Maurizio Zamparini e la società U.S. Città di Palermo, con atti spediti il 3.5.2007, proponevano distinti reclami avverso detta decisione chiedendo entrambi di: “1) riformare la decisione impugnata (principalmente) annullando la sanzione dell'inibizione e l'ammenda pecuniaria inflitte dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C., ovvero, (subordinatamente) riconducendo la sanzione dell'inibizione e l'ammenda pecuniaria alla misura che sarà ritenuta di giustizia; 2) pronunciare ogni conseguente e comunque necessario provvedimento anche in ordine alla versata tassa di reclamo”. I reclamanti sostenevano, a fondamento di dette domande, con medesime argomentazioni, che “dalla lettura delle frasi riportate nel provvedimento di deferimento emerge chiaramente che il cronista che ha intervistato il signor Zamparini esordisce riferendogli che il designatore arbitrale signor Gussoni (interpellato precedentemente dagli stessi giornalisti in merito ad alcune perplessità manifestate dallo stesso Zamparini sulla designazione del signor Trefoloni per la gara Palermo/Milan del 28.2.2007), avrebbe affermato - sempre a detta del giornalista - che la classe non è acqua, riferendosi direttamente all'incolpato. Orbene, tale affermazione (si ribadisce non inventata dal deferito, ma riferitagli dal giornalista), giunta direttamente dal massimo esponente della classe arbitrale (in rappresentanza di una categoria che ricopre un ruolo di particolare importanza e delicatezza, che deve garantire il massimo rispetto dell'imparzialità e dell'equidistanza rispetto a tutte le componenti del calcio) ha suscitato la legittima reazione dello Zamparini, il quale comunque si è limitato a rendere dei semplici commenti ed una risposta, esclusivamente frutto della propria opinione personale, a quella che lo stesso ha ritenuto - verosimilmente - essere qualificabile come una provocazione diretta alla propria persona”. I deferiti rilevavano, altresì, che “la Commissione Disciplinare ha erroneamente interpretato il tenore sostanziale delle dichiarazioni rese … in quanto la sanzione inflitta è stata determinata in misura eccessiva rispetto all'entità dei fatti contestati, i quali non sono stati valutati nella loro esatta ed equa dimensione”. In particolare, i reclamanti precisavano che lo scopo del signor Zamparini “non era affatto quello di muovere accuse o mancare di rispetto nei confronti di alcuno”, bensì di “manifestare il proprio disappunto in un più ampio contesto riferito all'attuale situazione dell'ordinamento calcistico, ma sospinto da animo assolutamente propositivo seppur espresso con toni accesi, tant'è che tale condotta si è esaurita in un'unica dichiarazione, resa in un unico contesto e nello spazio di pochi attimi”. Pertanto, secondo gli appellanti “il contenuto delle frasi pronunciate dal signor Zamparini non poteva essere inteso dalla Commissione Disciplinare come volto ad insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità e neppure vi poteva essere ravvisato alcun attacco gratuito alla persona. Il senso dei concetti espressi si rivela, pertanto, dirimente nel ricondurre la fattispecie nei limiti dell'esercizio di un lecito diritto di critica, o quanto meno al fine di dar luogo ad una sensibile riduzione delle sanzioni inflitte”, dunque, “il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare” sarebbe “eccessivamente severo”. Le difese dei ricorrenti precisavano, altresì, che “nella rimodulazione della sanzione 1'On.le C.A.F./F.I.G.C. dovrà tener conto anche della circostanza che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'aumento di pena previsto dall'aggravante ex art.4.3/CGS, stante la nullità del provvedimento di deferimento nella parte in cui tale norma viene richiamata, in quanto del tutto privo dell'enunciazione dell'aggravante invocata dal Procuratore Federale”. In particolare, dopo aver rilevato che “il signor Zamparini è stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 3.1 e 3.4 con le aggravanti previste dall'art. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4/CGS per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale, signor Cesare Gussoni, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso”, sostenevano che “la formulazione adottata dal Procuratore Federale non è conforme al dettato di cui all'art. 417 c.p.p., che richiede l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, l'indicazione dei relativi articoli di legge”. All’uopo, poiché “il Procuratore Federale, nel capo di imputazione, tuttavia, si” sarebbe “limitato a richiamare, tra gli altri, l'art. 4.3/Cgs senza specificare, in particolare quale (o quali) delle … circostanze aggravanti dovesse trovare applicazione, ne consegue che l'aumento della sanzione previsto dalla richiamata norma non poteva (e non doveva) essere applicato”. Nella riunione del 21.5.2007, comparivano i difensori del signor Marizio Zamparini e dell’U.S. Città di Palermo ed il Vice-Procuratore Federale. Dopo la discussione dei gravami, sentite le parti, la Commissione di Appello Federale disponeva la riunione dei distinti ricorsi avverso il medesimo provvedimento e si riservava la decisione. Preliminarmente vanno disattesi i rilievi formulati in rito dai ricorrenti, circa la eccepita inapplicabilità dell’aumento “di pena previsto dall’aggravante ex art. 4.3/CGS, stante la nullità del provvedimento di deferimento … in quanto del tutto privo dell’enunciazione dell’aggravante invocata dal Procuratore Federale”. Infatti, il testo del deferimento era sufficiente a delineare il quadro accusatorio e le ragioni per le quali la Procura Federale aveva contestato l’aggravante in oggetto. Né è fondata la tesi, formulata in sede di discussione, secondo la quale la Procura Federale non avrebbe avuto diritto a partecipare alla discussione dei ricorsi, poiché – in conformità a costante indirizzo della giurisprudenza di questa Commissione – la Procura Federale costituisce parte necessaria del procedimento, a tutela dell’ordinamento sportivo, onde non deve chiedere di essere ascoltata, come è onere delle altre parti ex art. 33, comma 3, C.G.S.. Infatti, l’art. 28, comma 2 C.G.S. specifica che “il Procuratore Federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia Sportiva”. Nel caso in esame, quindi, il Procuratore Federale aveva il diritto-dovere di partecipare alla riunione della Commissione e non era necessaria l’istanza di cui al citato art. 33, comma 3, C.G.S.. Passando ad esaminare il merito dei gravami, va osservato che la Commissione Disciplinare a quo ha correttamente affermato che “le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull'emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa del 113/2007, sono censurabili”. All’uopo va osservato, in primo luogo, che il signor Zamparini ha forse equivocato la frase del Designatore arbitrale “la classe non è acqua”, che sembra, piuttosto, avere il significato che l’arbitraggio era stato condotto in modo non censurabile, poiché esercitato da persona avente “classe”. Peraltro, anche se la predetta espressione fosse stata diretta al sig. Maurizio Zamparini – ma non se ne comprenderebbe il senso – va certamente condiviso l’assunto del Giudice a quo, secondo cui “le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, il Presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale <<è fatto d'acqua, non lo ritengo di classe>>, <>, <>, <>, <> e <>) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità”. Risulta fondata e dimostrata, quindi, la colpevolezza del signor Maurizio Zamparini che, con le dichiarazioni pubbliche succitate, ha leso la reputazione di altre persone e di organismi operanti nell’ambito federale. Pertanto, è confermata – in quanto ritenuta equa - la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice a quo agli appellanti. Benché riconosciuta l’illiceità della condotta tenuta dal Presidente dell’U.S. Città di Palermo, questa Commissione d’Appello non può non tener conto del fatto che la vicenda in esame si è esaurita in una sola dichiarazione, resa in un unico contesto, nello spazio di poco tempo, e – ripetesi – per effetto di una probabile non esatta interpretazione della frase che avrebbe formulato il designatore arbitrale. Tali circostanze - che non possono certo assurgere ad esimente né per il signor Maurizio Zamparini, tanto meno per la società da questo presieduta - tuttavia costituiscono idoneo motivo per accogliere il reclamo proposto dal predetto tesserato, nella parte in cui chiede la riduzione della sanzione della inibizione per tre mesi inflittagli dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 5) e 6) come sopra proposti dal Sig. Zamparini Maurizio e dall’U.S. Città di Palermo di Palermo: in parziale accoglimento dell’appello presentato dal Sig. Zamparini Maurizio, riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 30.06.2007. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa versata dal Sig. Zamparini Maurizio e l’incameramento della tassa relativa al reclamo proposto dalla U.S. Città di Palermo.
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