F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 7. RICORSO A.S.D. BELMONTE CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 75,00 E L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER DANNI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA, SEGUITO GARA SPORTING CASSINO/BELMONTE CASTELLO DEL 10.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 7. RICORSO A.S.D. BELMONTE CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 75,00 E L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER DANNI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA, SEGUITO GARA SPORTING CASSINO/BELMONTE CASTELLO DEL 10.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007) Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società A.S.D. Belmonte Castello, riduceva da € 150,00 ad € 75,00 l'ammenda inflitta a carico della predetta società, confermando l'obbligo di risarcimento del danno all’autovettura del direttore di gara e disponendo la restituzione della tassa reclamo. Ha proposto reclamo la società A.S.D. Belmonte Castello, con ricorso in data 19.4.2007, sostenendo sinteticamente che i fatti esaminati dai precedenti giudici di merito non sono idonei ad affermare una responsabilità risarcitoria, a carico della società reclamante, del danno subito dall'autovettura del direttore di gara, né giustificano la irrogata ammenda. Il ricorso è inammissibile. Con il ricorso in questione la società reclamante non prospetta infatti alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sicché non ricorrono le tassative ipotesi di cui all’art. 33, comma 1 C.G.S. per le impugnazioni dinanzi a questa Commissione di Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Belmonte Castello di Belmonte Castello (Frosinone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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