F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 8. RICORSO POL. SALANDRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE FONTANE/SALANDRA DELL’1.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 8. RICORSO POL. SALANDRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE FONTANE/SALANDRA DELL’1.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007) Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Basilicata rigettava il ricorso proposto dalla società Polisportiva Salandra avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Com. Uff. n. 89 del 7.3.2007, relativi alla gara dell’1.3.2007 tra Parco Tre Fontane/Salandra, con i quali era stata inflitta alla società polisportiva Salandra la perdita della gara con il punteggio Parco Tre Fontane/Salandra 3-0 e l’ammenda di € 100,00 per comportamento antisportivo. Con il ricorso in data 19.4.2007 la società Polisportiva Salandra ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti esaminati dei primi due giudici, concludendo con la richiesta di ripetizione della gara. Il ricorso è inammissibile. Ed invero con tale atto la società reclamante non prospetta alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sicché non ricorrono le tassative ipotesi di cui all’art. 33, comma 1 C.G.S. per le impugnazioni dinanzi a questa Commissione di Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Salandra di Salandra (Matera). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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