F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 9. RICORSO S.C. ALBATROS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANCUSO ANGELO FINO AL 30.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 9. RICORSO S.C. ALBATROS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANCUSO ANGELO FINO AL 30.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007) Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata premesso che: all’esito di episodi avvenuti durante l’incontro di gioco che si teneva il giorno 18/02/2007, in Oppido Lucano, tra le squadre S.C. Albatros e FST Rionero valido per il Campionato di 1a Categoria - Girone A, veniva comminata al calciatore sig. Angelo Mancuso la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011, giusta C.U. n. 77 del 21/02/2007; avverso la squalifica del calciatore Mancuso Angelo, la S.C. Albatros aveva ritualmente presentato reclamo in data 27/02/2007; la società reclamante non aveva chiesto di essere ascoltata; i tesserati inibiti o squalificati (se non reclamanti) non possono essere ascoltati, né è possibile l’audizione di testimoni nello svolgimento dei procedimenti disciplinari; la condotta tenuta dal sig. Angelo Mancuso risultava essere stata particolarmente violenta;che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo erano in netto contrasto con la documentazione agli atti: disponeva il rigetto del ricorso proposto dalla società S.C. Albatros ; confermava la squalifica del calciatore Angelo Mancuso fino al 30.09.2011, come decisa dal Giudice Sportivo; disponeva l’incameramento della tassa di reclamo, se versata. Avverso tale provvedimento la società S.C. Albatros propone appello, deducendo che: la condotta tenuta dal sig. Angelo Mancuso è certamente punibile, ma non con unapunizione così spropositata ed esemplare quale quella inflittagli; il sig. Mancuso non ha scagliato un pugno al direttore di gara, sig. Russo, ma ha alzato solamente la mano verso di lui in segno di stizza e lo ha toccato leggermente;il direttore di gara, rassicurando i presenti sulle sue buone condizioni di salute, ha portato comunque a termine l’incontro;al termine della gara, il sig. Mancuso si è recato presso gli spogliatoi per porgere le sue scuse al sig. Russo e si è offerto di accompagnarlo a Potenza, presso l’ospedale più vicino;le dichiarazioni del direttore di gara sono contraddittorie e non proporzionate ai fatti, alla luce di quanto sopra esposto, chiede che venga ridimensionata la sospensione comminata al sig. Mancuso Angelo,in considerazione dei riscontri oggettivi suesposti e in totale riforma del rigetto di cui al Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007 in quanto illegittimo e carente di motivazione su uno dei punti fondamentali del ricorso; all’uopo, chiede che venga ascoltata la squadra, in persona del suo rappresentante legale pro tempore e che sia disposta l’audizione del sig. Angelo Mancuso. La società S.C. Albatros deposita il reclamo e produce documenti. Emerge dai documenti depositati in atti che la società S.C. Albatros ha richiesto, com’è suo diritto, copia dei documenti ufficiali ai sensi dell’art. 33 C.G.S. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, è stata preannunciata a questa C.A.F. il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento impugnato, avvenuta in data 4.4.2007. La trasmissione dell’atto è avvenuta in data 7.7.2007 con lettera raccomandata A.R. Osserva questa Commissione che benché la dichiarazione di reclamo sia stata inviata all’organo competente nei tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare, giusta la previsione dell’art. 34, comma 1, C.G.S., la trasmissione è avvenuta con modalità difformi da quelle richiamate nel comma 7 del medesimo art. 34 C.G.S., in virtù del quale il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. Nella specie, si ribadisce, il reclamante ha trasmesso la dichiarazione di reclamo a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. Per questi motivi la C.A.F. dichiara irricevibile, ai sensi dell’art. 34 commi 1 e 7 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dalla S.C. Albatros di Oppido Lucano (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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