COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.46 della A.C.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore MARULLA Giovanni per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.46 della A.C.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore MARULLA Giovanni per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che la Società A.C.D. Siderno 1911 contesta la delibera del Giudice di primo grado con la quale è stata comminata la squalifica per quattro gare effettive al proprio calciatore Marulla Giovanni per avere tenuto un “comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro dopo l’espulsione per doppia ammonizione, reiterato a fine gara con minacce” (cfr. C.U. n.61 del 24.11.2011 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante sostiene, invece, che il Marulla abbia tenuto un “comportamento di disapprovazione non aggressivo” nei confronti dell’arbitro e, per tale motivo, chiede la riduzione della squalifica. Tuttavia, il direttore di gara, nel rapporto a sua firma, rappresenta in modo chiaro e puntuale che il calciatore Marulla Giovanni, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, proferiva nei confronti dell’arbitro frasi offensive e, a fine gara, entrava in campo rivolgendo al suddetto ufficiale espressioni offensive e minacciose. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono oggettivamente insufficienti e non possono essere prese in considerazione, tenuto conto che il rapporto arbitrale ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.; così come non può essere accolta la richiesta di una riduzione della squalifica che, al contrario, appare congrua ed adeguata ai fatti accertati. Il reclamo, pertanto, è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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