COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.49 della Società A.S. VENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore GANGALE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.49 della Società A.S. VENA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.23 del 24.11.2011 (squalifica del calciatore GANGALE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti telefonicamente nel corso dell’odierna seduta risulta che al termine
della gara Napitia – Vena del 19/11/2011, il calciatore della società A.S. Vena, Gangale Antonio, tentava di aggredire il direttore di
gara, non riuscendovi a causa del pronto intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano. Il Gangale, tuttavia, sputava
all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo al petto e gli rivolgeva, nel contempo, espressioni offensive e minacciose. A seguito di tali fatti, il
calciatore veniva espulso.
Il Giudice Sportivo Territoriale, dopo aver accertato i fatti, ha squalificato il calciatore Gangale Antonio fino al 28/02/2013 (cfr. C.U.
n.23 del 24.11.2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
La reclamante nega con decisione i fatti addebitati al Gangale, ammettendo, soltanto, che il proprio calciatore abbia “usato parole
offensive” nei confronti del direttore di gara e che lo stesso abbia sputato per terra e non al suddetto ufficiale di gara.
Detto assunto sarebbe confermato da prova televisiva contenuta in filmato depositato presso il Comitato Regionale Calabria.
In via preliminare va affermato che il filmato non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi, per
cui non può essere utilizzato quale mezzo di prova nel dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale autore dell’atto soggetto
estraneo (v. art.35 C.G.S.).
Pertanto, gli episodi narrati dal direttore di gara devono ritenersi comprovati dai documenti ufficiali di gara che costituiscono prova
privilegiata ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S..
Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Gangale
Antonio, apparendo la stessa eccessiva rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti accertati.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore GANGALE Antonio fino al 30 SETTEMBRE 2012 e dispone
accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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