COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : – del Sig. Davide ZOSO – Calciatore ASD Stanga – del Sig. Marco DE ZORZI – Calciatore ASD Stanga – del Sig. Nicola MANFRIN – Calciatore ASD Stanga – della Società A.S.D. Stanga

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : - del Sig. Davide ZOSO – Calciatore ASD Stanga - del Sig. Marco DE ZORZI – Calciatore ASD Stanga - del Sig. Nicola MANFRIN – Calciatore ASD Stanga - della Società A.S.D. Stanga La Procura Federale con atto del 10/10/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Calciatore ZOSO Davide dell’A.S.D. Stanga : per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva con particolare riferimento al comportamento da lui tenuto la sera del 23.3.2011, nei confronti dell’arbitro effettivo Lejmoni Stivens, così come compiutamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Calciatore DE ZORZI Marco dell’A.S.D. Stanga : per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive sanciti dall all’art. 1,comma 1 del C.G.S., per avere, in data 26.3.2011, lasciato sul profilo personale “Facebook” dell’arbitro Lejmoni Stivens un messaggio contenente espressioni vilipendiose ed offensive della reputazione del destinatario (vedi atto di deferimento); Il Calciatore MANFRIN Nicola dell’A.S.D. Stanga : per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché del divieto sancito dall’art. 5, commi 1 e 4 dello stesso Codice, per avere, in data 23.3.2011, inviato sul profilo personale “Facebook” dell’A.E. Lejmoni Stivens n. 3 messaggi dal contenuto palesemente intimidatorio e lesivo della reputazione del destinatario, tacciato peraltro di aver inserito nel referto arbitrale circostanze false ed inesistenti relativamente alla gara del Campionato di 3^ Categoria Stanga-Pilastro Orgiano del 20.3.2011; messaggi dallo stesso Manfrin successivamente inviati tramite e-mail sul sito della Società A.S.D. Stanga, propagandone siffattamente il contenuto tra un imprecisato numero di potenziali utenti del Web (vedi atto di deferimento); la Società A.S.D. Stanga : ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, vista la nota datata 24.3.2011, con la quale il Presidente della Sezione AIA di Vicenza trasmetteva una segnalazione, redatta in pari data dall’A.E. Lejmoni Stivens, che riferiva in merito al comportamento di alcuni giocatori della Società ASD Stanga, oggetto di provvedimenti disciplinari da lui comminati in occasione della gara del Campionato di 3^ Categoria Stanga-Pilastro Orgiano disputata a Vicenza il 20-3-2011; esaminata la documentazione acquisita e le risultanze degli accertamenti esperiti nel corso della attività istruttoria condotta dal Collaboratore di questa Procura Federale, Dott. Donato Sozzo, che costituisce parte integrante del presente procedimento; rilevato che la predetta attività inquirente ha consentito di accertare che : - la sera del 23.3.2011 il Sig. Zoso Davide, calciatore tesserato per la Società ASD Stanga, recatosi all’esterno della sede della Sezione A.I.A. di Vicenza unitamente al compagno di squadra De Zorzi Marco, affrontava con toni intimidatori e verbalmente aggressivi l’arbitro Lejmoni Stivens, per chiedergli i motivi dell’espulsione comminatagli nel corso della gara Stanga-Pilastro Orgiano del 20 marzo 2011; nella circostanza, lo stesso Zoso, verosimilmente contrariato dall’atteggiamento di indisponibilità dimostrato dall’arbitro, dopo avergli intimato di fermarsi proferendo la frase : <>, tentava di impedirgli di salire a bordo dell’autovettura; in data 26.3.2011, il calciatore De Zorzi Marco, tesserato per la Società ASD Stanga, accedeva telematicamente al profilo personale attivato dal Lejmoni sul Social Network “Facebook”, lasciandovi un lungo messaggio nel quale, con evidente riferimento alla gara da lui diretta la domenica precedente, lo aveva tra l’altro accusato di aver <> nel referto arbitrale, concludendo la sua esternazione con la frase : <> - il calciatore tesserato per la società ASD Stanga, Sig. Manfrin Nicola, in data 23.3.2011 aveva inviato tre messaggi in successione sul sito personale “Facebook” dell’arbitro Lejmoni nei quali, a nome dei calciatori della sua squadra, formulava espressioni dal contenuto palesemente minaccioso ed intimidatorio (<>) nonché pesanti ed offensive valutazioni sulle decisioni da lui assunte nel corso della gara Stanga-Pilastro Orgiano e sul contenuto del referto successivamente da lui stilato (<>); messaggi che lo stesso Manfrin aveva successivamente ed integralmente notificato, propalandone il contenuto, ai Dirigenti della Società ASD Stanga mediante posta elettronica sul sito societario; - rilevato che le condotte tenute nelle surriferite circostanze dai Signori Zoso Davide, De Zorzi Marco e Manfrin Nicola, tutti tesserati per la Società ASD Stanga, integrano gli estremi delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché, per quanto attiene il comportamento del Manfrin Nicola, anche della violazione del divieto di cui all’art. 5, commi 1 e 4 del C.G.S., in quanto il Manfrin, con la diffusione data ai messaggi denigratori da lui stesso redatti, ha dato pubblicità a questi ultimi, rendendoli conoscibili a più persone; - considerato che dalle condotte violative innanzi descritte consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD Stanga, ai sensi dell’art. 4. comma 2 del C.G.S.” Nell’udienza del 22/11/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Davide ZOSO Calciatore ASD Stanga - il Sig. Marco DE ZORZI Calciatore ASD Stanga - la Società A.S.D. Stanga Rappresentata dal Sig. Bolcato Gian Carlo - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Non si é presentato invece il Sig. Nicola MANFRIN Calciatore ASD Stanga Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, constatata la disponibilità manifestata dalle parti medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’ art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : - a carico del Sig. Davide ZOSO Calciatore ASD Stanga : la squalifica per giorni 25; - a carico del Sig. Marco DE ZORZI Calciatore ASD Stanga : la squalifica per giorni 20; - la carico della Società A.S.D. Stanga l’ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone di applicare le seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Davide ZOSO Calciatore ASD Stanga : la squalifica per giorni 25 (venticinque); - a carico del Sig. Marco DE ZORZI Calciatore ASD Stanga : la squalifica per giorni 20 (venti); - la carico della Società A.S.D. Stanga l’ammenda di € 300,00.- (trecentomila). Per quanto riguarda la posizione del calciatore MANFRIN Nicola, il Dott. SCIUTO, rilevata la collaborazione manifestata dallo stesso in occasione della fase istruttoria inerente il deferimento, delibera di poter avvalersi nella fattispecie dell’applicazione dell’art. 24 del C.G.S., proponendo quindi a carico del deferito l’irrogazione della sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto e valutata l’entità del provvedimento sanzionatorio proposto dal Rappresentante della Procura dispone di irrogare la seguente sanzione - a carico del Sig. Nicola MANFRIN Calciatore ASD Stanga : la squalifica per giorni 30 (trenta). Si precisa che i provvedimenti disciplinari sopra indicati hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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