COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. CIAOBIO ARRE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Ammenda di € 100,00; Squalifica per tre giornate giocatore Marcato Luca, Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Broggio Emanuele – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. CIAOBIO ARRE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Ammenda di € 100,00; Squalifica per tre giornate giocatore Marcato Luca, Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Broggio Emanuele – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Ciaobio Arre ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con i quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro per tutta la gara”. - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marcato Luca : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro.” - Squalifica sino al 21/11/2011 a carico dell’allenatore Broggio Emanuele. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico dell’allenatore Broggio Emanuele, trattandosi di sanzione non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore ad un mese); esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Ciaobio Arre attinenti agli altri provvedimenti sanzionatori; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione delle condotte contestate, effettuata in sede di referto di gara; valutate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue; constatato che non sono stati rilevati elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Ciaobio Arre; - di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la squalifica a carico dell’allenatore Broggio Emanuele; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marcato Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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