COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme – Euganea Rovolon del 30/10/2011 (applicazione art. 17/1 CGS); Squalifica per cinque giornate giocatori Vellere Leonardo e Foletto Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Franceschini Matteo, Squalifica per due giornate giocatori Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (Capitano); Ammenda di € 60,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme - Euganea Rovolon del 30/10/2011 (applicazione art. 17/1 CGS); Squalifica per cinque giornate giocatori Vellere Leonardo e Foletto Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Franceschini Matteo, Squalifica per due giornate giocatori Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (Capitano); Ammenda di € 60,00 – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Euganea Rovolon A.S.D. ha presentato opposizione avverso i provvedimenti disciplinari in oggetto, assunti dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicati nel Comunicato n. 34 del 3/11/2011. Qui di seguito si trascrive la delibera con la quale sono state adottate le sanzioni impugnate : “Rilevato dal rapporto arbitrale che l' Arbitro adottava il provvedimento di espulsione nei confronti dei seguenti giocatori (tutti della Soc. Euganea Rovolon) : - Franceschini Matteo per 2a ammonizione; - Vellere Leonardo per aver impedito una chiara occasione da gol, alla notifica del provvedimento si rivolgeva all'Arbitro con offese; - Foletto Francesco per essersi rivolto ad un avversario con minacce; alla notifica del provvedimento insultava e minacciava l'Arbitro; che alla notifica di quest'ultimo provvedimento alcuni giocatori della squadra Euganea Rovolon, tra cui l'Arbitro riconosceva il n. 4 Omenetto Davide ed il n. 14 Barbieri Alessandro, circondavano l'Arbitro con fare minaccioso ed intimidatorio; che i giocatori già espulsi rientravano in campo per offendere e minacciare l'Arbitro; che il Direttore di gara, ritenuto che il clima che si era venuto ad instaurare impediva di proseguire serenamente e liberamente la partita, clima già reso ostile per i continui insulti da parte dei sostenitori della Società Euganea Rovolon decideva di sospendere anticipatamente la gara al 42' del 2° tempo; rilevato altresì che nessun componente della Società Euganea Rovolon interveniva in modo positivo; il G.S. delibera di: - sanzionare la Società Euganea Rovolon con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, più sfavorevole di quello ottenuto sul campo, Calcio Battaglia Terme - Euganea Rovolon 3-0; - infliggere alla stessa un punto di penalizzazione in classifica; - squalificare i giocatori Vellere Leonardo per n. 5 gare; - squalificare Foletto Francesco per n. 5 gare; - squalificare Franceschini Matteo per n. 3 gare; - squalificare Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (capitano) per n. 2 gare; - infliggere alla società Euganea Rovolon l'ammenda di € 60.00.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Euganea Rovolon; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il direttore di gara per le vie brevi che ha confermato in parte quanto riferito nel proprio referto arbitrale ed ha fatto pervenire un supplemento di rapporto; tenuto conto che l’arbitro ha, nel predetto supplemento, affermato di essersi sbagliato nell’identificare il giocatore espulso al 42’ del 2° tempo come Foletto Francesco, mentre trattavasi del Sig. Barbieri Alessandro (n. 14 della Società Euganea Rovolon); tenuto altresì conto che le squalifiche a carico dei giocatori Omenetto Davide e Cavaliere Andrea (Capitano) non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; ritenute adeguate le altre sanzioni applicate dal Giudice Sportivo di primo grado; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare i rimanenti provvedimenti disciplinari impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Euganea Rovolon; - di confermare a carico della Società Euganea lRovolon a sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme - Euganea per 0-3 (applicazione art. 17/1 C.G.S.); - di confermare a carico della Soc. Euganea l’applicazione di 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012; - di annullare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Foletto Francesco; - di irrogare la sanzione della squalifica per cinque giornate nei confronti del calciatore Barbieri Alessandro (si precisa che il calciatore ha già scontato due giornate in occasione delle gare del 13 e 20/11/2011; si precisa altresì che la C.D.T. ha stabilito che le rimanenti tre giornate di squalifica decorrono dalla data della riunione odierna e cioè dal 22/11/2011); - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Vellere Leonardo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Franceschini Matteo; - di confermare la squalifica per due giornate a carico dei calciatori Omenetto Davide e Cavaliere Andrea; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Soc. Euganea Rovolon. La tassa reclamo non é stata versata.
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