• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.4. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 –
Sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme – Euganea Rovolon del 30/10/2011
(applicazione art. 17/1 CGS); Squalifica per cinque giornate giocatori Vellere Leonardo e Foletto
Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Franceschini Matteo, Squalifica per due giornate
giocatori Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (Capitano); Ammenda di € 60,00 –
Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.4. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 –
Sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme - Euganea Rovolon del 30/10/2011
(applicazione art. 17/1 CGS); Squalifica per cinque giornate giocatori Vellere Leonardo e Foletto
Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Franceschini Matteo, Squalifica per due giornate
giocatori Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (Capitano); Ammenda di € 60,00 –
Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Euganea Rovolon A.S.D. ha presentato opposizione avverso i provvedimenti disciplinari in oggetto,
assunti dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicati nel Comunicato n. 34 del 3/11/2011.
Qui di seguito si trascrive la delibera con la quale sono state adottate le sanzioni impugnate :
“Rilevato dal rapporto arbitrale che l' Arbitro adottava il provvedimento di espulsione nei confronti dei seguenti giocatori
(tutti della Soc. Euganea Rovolon) :
- Franceschini Matteo per 2a ammonizione;
- Vellere Leonardo per aver impedito una chiara occasione da gol, alla notifica del provvedimento si rivolgeva all'Arbitro
con offese;
- Foletto Francesco per essersi rivolto ad un avversario con minacce; alla notifica del provvedimento insultava e
minacciava l'Arbitro;
che alla notifica di quest'ultimo provvedimento alcuni giocatori della squadra Euganea Rovolon, tra cui l'Arbitro
riconosceva il n. 4 Omenetto Davide ed il n. 14 Barbieri Alessandro, circondavano l'Arbitro con fare minaccioso ed
intimidatorio;
che i giocatori già espulsi rientravano in campo per offendere e minacciare l'Arbitro;
che il Direttore di gara, ritenuto che il clima che si era venuto ad instaurare impediva di proseguire serenamente e
liberamente la partita, clima già reso ostile per i continui insulti da parte dei sostenitori della Società Euganea Rovolon
decideva di sospendere anticipatamente la gara al 42' del 2° tempo;
rilevato altresì che nessun componente della Società Euganea Rovolon interveniva in modo positivo;
il G.S. delibera di:
- sanzionare la Società Euganea Rovolon con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, più
sfavorevole di quello ottenuto sul campo, Calcio Battaglia Terme - Euganea Rovolon 3-0;
- infliggere alla stessa un punto di penalizzazione in classifica;
- squalificare i giocatori Vellere Leonardo per n. 5 gare;
- squalificare Foletto Francesco per n. 5 gare;
- squalificare Franceschini Matteo per n. 3 gare;
- squalificare Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (capitano) per n. 2 gare;
- infliggere alla società Euganea Rovolon l'ammenda di € 60.00.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Euganea Rovolon;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il direttore di gara per le vie brevi che ha confermato in parte quanto riferito nel proprio referto arbitrale ed ha fatto
pervenire un supplemento di rapporto;
tenuto conto che l’arbitro ha, nel predetto supplemento, affermato di essersi sbagliato nell’identificare il giocatore espulso
al 42’ del 2° tempo come Foletto Francesco, mentre trattavasi del Sig. Barbieri Alessandro (n. 14 della Società Euganea
Rovolon);
tenuto altresì conto che le squalifiche a carico dei giocatori Omenetto Davide e Cavaliere Andrea (Capitano) non sono
impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.;
ritenute adeguate le altre sanzioni applicate dal Giudice Sportivo di primo grado;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare i rimanenti provvedimenti disciplinari impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Euganea Rovolon;
- di confermare a carico della Società Euganea lRovolon a sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme -
Euganea per 0-3 (applicazione art. 17/1 C.G.S.);
- di confermare a carico della Soc. Euganea l’applicazione di 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di
2^ Categoria 2011/2012;
- di annullare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Foletto Francesco;
- di irrogare la sanzione della squalifica per cinque giornate nei confronti del calciatore Barbieri Alessandro (si precisa che
il calciatore ha già scontato due giornate in occasione delle gare del 13 e 20/11/2011; si precisa altresì che la C.D.T. ha
stabilito che le rimanenti tre giornate di squalifica decorrono dalla data della riunione odierna e cioè dal 22/11/2011);
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Vellere Leonardo;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Franceschini Matteo;
- di confermare la squalifica per due giornate a carico dei calciatori Omenetto Davide e Cavaliere Andrea;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Soc. Euganea Rovolon.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.4. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 –
Sanzione sportiva della perdita della gara Battaglia Terme – Euganea Rovolon del 30/10/2011
(applicazione art. 17/1 CGS); Squalifica per cinque giornate giocatori Vellere Leonardo e Foletto
Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Franceschini Matteo, Squalifica per due giornate
giocatori Omenetto Davide, Barbieri Alessandro e Cavaliere Andrea (Capitano); Ammenda di € 60,00 –
Campionato di 2^ Categoria"