COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ZEVIO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 23/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Taioli Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Mileto Andrea – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ZEVIO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 23/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Taioli Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Mileto Andrea – Campionato di Promozione La Società A.C. Zevio ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 38 del 23/11/2011 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Taioli Alberto : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, pronunciando altresì ripetute offese nei confronti degli stessi, unitamente a linguaggio blasfemo; sanzione aggravata perché nelle funzioni di capitano della squadra”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mileto Andrea : “per contegno gravemente irriguardoso, nonché per ripetute offese nei confronti della terna arbitrale a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Zevio; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione dei comportamenti contestati, tenuti dai giocatori Taioli e Mileto, effettuata in sede di referto di gara; valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue in relazione ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Zevio; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Taioli Alberto; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mileto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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