COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ZEVIO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 23/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Taioli Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Mileto Andrea – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ZEVIO
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 23/11/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Taioli Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Mileto
Andrea – Campionato di Promozione
La Società A.C. Zevio ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicate nel Comunicato n. 38 del 23/11/2011 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari :
- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Taioli Alberto : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei
confronti della terna arbitrale, pronunciando altresì ripetute offese nei confronti degli stessi, unitamente a linguaggio
blasfemo; sanzione aggravata perché nelle funzioni di capitano della squadra”.
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mileto Andrea : “per contegno gravemente irriguardoso, nonché per
ripetute offese nei confronti della terna arbitrale a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Zevio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione dei comportamenti contestati, tenuti dai giocatori Taioli e Mileto, effettuata in sede di
referto di gara;
valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue in relazione ai fatti acclarati;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Zevio;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Taioli Alberto;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mileto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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