COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Squalifica sino al 12/3/2012 giocatore Ursache Claudio – Camp. Juniores Élite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Squalifica sino al 12/3/2012 giocatore Ursache Claudio – Camp. Juniores Élite La Società A.C.D. San Martino Speme ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica fino al 12/3/2012 a carico del giocatore Ursache Claudio : “al termine della gara colpiva con un pugno al volto uno spettatore presente in tribuna, provocandogli la rottura di un sopracciglio”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società San Martino Speme; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto espresso nel rapporto di gara, precisando inoltre che il giocatore Ursache si presentò spontaneamente nel suo spogliatoio, dichiarando di aver colpito lo spettatore presente in tribuna e dimostrandosi dispiaciuto del gesto commesso; considerato che dalla descrizione dei fatti resa dall’arbitro per iscritto e oralmente davanti a questa Commissione, é verosimile che il calciatore Ursache Claudio sia stato provocato dal gruppetto dei sostenitori presenti in tribuna; ritenuto, pertanto, che il fatto in sé, seppur grave, possa essere sanzionato in maniera più lieve anche ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società San Martino Speme; - di ridurre al 15/2/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ursache Claudio. La tassa reclamo non é stata versata.
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