COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE A.C.MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Scibola Alvise – Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE A.C.MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Scibola Alvise – Campionato Regionale Juniores La Società A.C. Mestre ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Scibola Alvise : “perché sollecitato ad seguire un calcio di punizione in suo favore, reagiva con frasi offensive e minacciose”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Mestre; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha confermato pienamente i fatti descritti nel proprio referto di gara; considerato congruo il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di prime cure P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Mestre; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Scibola Alvise; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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