COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.5. OPPOSIZIONE A.S.D. PRIX BERTESINELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 16/11/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Xausa Stefano; Squalifica sino al 12/1/2012 allenatore Di Stefano Piero – Camp. 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 30 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.5. OPPOSIZIONE A.S.D. PRIX BERTESINELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 20 del 16/11/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Xausa Stefano; Squalifica sino al 12/1/2012 allenatore Di Stefano Piero – Camp. 3^ Categoria La Società A.S.D. Prix Bertesinella ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicate nel Comunicato n. 20 del 16/11/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Xausa Stefano : “una giornata per l’espulsione e due perché alla vista del cartellino rosso cercava contatto con il petto senza riuscirvi e per reiterate offese verso l’arbitro”. - Squalifica fino al 12/1/2012 a carico dell’allenatore Di Stefano Piero : “per reiterate offese e minacce e per aver cercato contatto fisico trattenuto dai suoi giocatori e infine posizionato in tribuna reiterava gli insulti verso l’arbitro. Al termine della gara negli spogliatoi dava un violento colpo alla porta dell’arbitro e minacciava calciatore avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Prix Bertesinella; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti dei soggetti indicati all’oggetto, appaiono congrui rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara; constatato che non sussistono elementi per una riforma delle sanzioni impugnate; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Prix Bertesinella; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Xausa Stefano; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 12/1/2012 a carico dell’allenatore Di Stefano Piero; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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