COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del 30/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatori El Abidi Hanza e Kastrati Ibrahimi; Squalifica sino 3/1/2012 Allenatore Camporese Giuliano – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del 30/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatori El Abidi Hanza e Kastrati Ibrahimi; Squalifica sino 3/1/2012 Allenatore Camporese Giuliano – Campionato Allievi Provinciale La Società A.S.D. Tarzo Revine Lago ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Provinciale di Treviso pubblicate nel Comunicato n. 22 del 30/11/2011 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore El Abidi Hanza : “una per l’espulsione e tre perché mentre si allontanava offendeva l’arbitro e, al termine della gara, gli proferiva sarcastica denigrazione”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Kastrati Ibrahimi : “una giornata per spinta reciproca con giocatore avversario e tre perché, mentre l’arbitro si allontanava dal campo con la propria autovettura, gli si avvicinava e gli proferiva scurrili espressioni ingiuriose e minacciose”; - squalifica sino al 3/1/2012 a carico dell’allenatore Camporese Giuliano : “allontanato per proteste, dalla tribuna proferiva all’arbitro scurrili insulti e denigrazioni indi, indebitamente presente negli spogliatoi, gli reiterava ulteriori proteste impedendogli la chiusura della porta”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Tarzo Revine Lago; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione dei comportamenti contestati effettuata in sede di referto di gara; valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue in relazione ai fatti acclarati; constatato altresì che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Tarzo Revine Lago; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore El Abidi Hanza; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Kastrati Ibrahimi; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/1/2012 a carico dell’allenatore Camporese Giuliano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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