COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. ATHESTE PADOVANA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 9/11/2011 – Squalifica sino 6/1/2012 Allenatore Crema Eros – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. ATHESTE PADOVANA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 9/11/2011 – Squalifica sino 6/1/2012 Allenatore Crema Eros – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società A.C.D. Atheste Padovana ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 20 del 9/11/2011, con la quale é stata adottata la squalifica sino al 6/1/2012 a carico dell’allenatore Crema Eros : “perché, in segno di protesta verso una decisione arbitrale, reagiva in modo scomposto, prima gettando un ombrello sul terreno di gioco, poi pronunciando una lunga serie di espressioni minacciose ed offensive, reiterandole anche dopo essere stato conseguentemente allontanato dal campo, sia nello spogliatoio dove era entrato alla fine del 1° tempo cercando di non farsi scorgere, sia dalla tribuna dove si era posizionato dopo che l’arbitro lo aveva invitato ad uscire”. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile e quindi non prende in esame il ricorso proposto dalla Società Atheste, ai sensi dell’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, perché inoltrato a termini regolamentari scaduti (oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere, perché inammissibile il ricorso presentato dalla Società Lupia Maggiore Bojon; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 6/1/2012 a carico dell’allenatore Crema Eros; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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