COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. GIOVANILE EZZELINA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Cassola S.Marco-Giovanile Ezzelina del 6/11/2011 – Squalifica sino al 10/6/2013 giocatore Reginato Lorenzo e ammenda di € 150,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. GIOVANILE EZZELINA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Cassola S.Marco-Giovanile Ezzelina del 6/11/2011 - Squalifica sino al 10/6/2013 giocatore Reginato Lorenzo e ammenda di € 150,00 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Giovanile Ezzelina ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con le quali sono stati adottati i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto. Qui di seguito si riportano le motivazioni : “al 46° del secondo tempo l'arbitro riteneva di sospendere la partita, avendo assegnato 4 minuti di recupero. Riferisce il direttore di gara che le ragioni del provvedimento vanno individuate nel comportamento del giocatore Reginato Lorenzo, il quale aveva colpito un avversario con un calcio a gioco fermo. All'esibizione del cartellino rosso dell'espulsione, il medesimo giocatore si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso e lo colpiva al petto con una violenta testata, facendolo indietreggiare di due passi e procurandogli dolore, che permaneva per tutta la serata, anche se d'intensità tale, da non richiedere il ricorso a farmaci calmanti. Il comportamento del giocatore ricade, per quanto riguarda la sorte della gara, sulla società in forza del principio della responsabilità oggettiva. Il giocatore, invece, va sanzionato per il gesto di violenza commessa nei confronti dell'arbitro, anche ai sensi del modificato art. 19.6 C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Giovanile Ezzelina; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente nonché il calciatore Reginato Lorenzo; sentito personalmente l’arbitro che ha integralmente confermato il proprio rapporto di gara specificando, peraltro, che il colpo con la testa da lui ricevuto dal Reginato era del tutto simile a quello inferto da Zidane all’azzurro Materazzi; valutate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue in relazione ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Giovanile Ezzelina; - di confermare a carico della Soc. Giovanile Ezzelina la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S., omologando il risultato della gara c.s. : Cassola S.Marco – Giovanile Ezzelina 3-0; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/6/2013 a carico del giocatore Reginato Lorenzo; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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