COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CISMON CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 25 del 30/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ceccon Federico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CISMON CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 25 del 30/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ceccon Federico – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Cismon Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale della Delegazione Provinciale di Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 25 del 30/11/2011 con la quale é stata adottata la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Ceccon Federico : “in difesa di un compagno di squadra prendeva l’avversario per il collo stringendolo con forza fino a farlo cadere a terra. Successivamente spintonava altri due avversari e li minacciava verbalmente”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Cismon Calcio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato che l’intervento del Ceccon ha assunto certamente il carattere di un’ulteriore violenza e di partecipazione alla rissa, più che un tentativo di sedarla, il direttore di gara ha precisato, inoltre, che, a suo avviso, la “vittima” del Ceccon, il calciatore Pol, difficilmente al di là delle espressioni verbali, avrebbe aggredito il calciatore De Rocco Luca e pertanto poco si giustificava l’intervento del Ceccon a difesa del compagno; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti così come sopra esposti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Cismon Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Ceccon Federico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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