COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.4. OPPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2011 – Ripetizione gara Oppeano – Bevilacqua del 29/10/2011 – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1.4. OPPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2011 -
Ripetizione gara Oppeano – Bevilacqua del 29/10/2011 – Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società A.C.D. Oppeano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 25/11/2011 con la quale é stata adottata la
ripetizione della gara indicata all’oggetto : “al 23’ del 2° tempo il Sig. Signoretto Mauro (assistente arbitrale Soc.
Bevilacqua) entrava abusivamente nel terreno di gioco tentando di aggredire l’arbitro offendendolo e minacciandolo.
L’arbitro, a seguito di tale aggressione, sospendeva la gara definitivamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Oppeano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, precisando di essere stato colpito
dal Sig. Signoretto, con entrambe le mani, al torace violentemente, subendo una spinta che lo ha fatto indietreggiare di
qualche metro e cadere a terra, subendo, altresì, una minaccia;
valutato che la sospensione della gara é stata determinata dall’impossibilità da parte del direttore di gara di proseguirla
essendo venuta meno in lui la necessaria serenità;
atteso che tale stato psicologico del direttore di gara é stato certamente procurato dal Sig. Signoretto Mauro, assistente
dell’arbitro facente parte della Società Bevilacqua;
visto l’art. 17, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Oppeano;
- di applicare a carico della Società Bevilacqua la sanzione sportiva della perdita della gara in base all’art. 17/1 del C.G.S.
e di omologare l’incontro Oppeano – Bevilacqua con il risultato di 3-0 a favore della Società Oppeano.
La tassa reclamo non é stata versata.
Errata corrige punto 8.1.3. Comunicato n. 40 del 7/12/2011 :
- A seguito di un refuso Informatico é stato incluso erroneamente nel titolo del deferimento della Procura Federale a
carico della Società Rovigo e del suo Presidente Sig. Francesco Scerra, il nominativo della Società Porto Viro che
pertanto é da considerarsi depennato;
- si precisa inoltre che il provvedimento della inibizione di giorni 40 assunto dalla C.D.T. del C.R. Veneto nei confronti
del Sig. Francesco Scerra, va sommato alle altre sanzioni già adottate dalla Commissione Disciplinare Nazionale con i Comunicati n. 81 del 19/4/2011 e n. 4 del 12/7/2011.
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