COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. LUPIA MAGGIORE BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 30/11/2011 – Squalifica sino 25/1/2012 Allenatore D’Adamo Raffaele – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 DEL 14.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. LUPIA MAGGIORE BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 30/11/2011 – Squalifica sino 25/1/2012 Allenatore D’Adamo Raffaele – Campionato Allievi Regionale La Società A.S.D. Lupia Maggiore Bojon ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 39 del 30/11/2011 con la quale é stata adottata la squalifica sino al 25/1/2012 a carico dell’allenatore D’Adamo Raffaele : “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e dell’allenatore della squadra avversaria”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Lupia Maggiore Bojon; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente unitamente al Sig. D’Adamo; considerato che la condotta offensiva tenuta dal Sig. D’Adamo si sarebbe concretizzata unicamente nell’espressione verbale di generico dissenso unita ad un atteggiamento irriguardoso rappresentato da un’uscita dal campo particolarmente lenta, valutato inoltre anche l’offesa rivolta all’allenatore avversario, si ritiene più congrua la sanzione della squalifica sino al 20/12/2011 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Lupia Maggiore Bojon; - di ridurre la sanzione della squalifica sino al 20/12/2011 a carico dell’allenatore D’Adamo Raffaele; La tassa reclamo non é stata versata.
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