COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Cristofer Uscieri – Calciatore A.S. Marola del Sig. Sergio Missagia – Dirigente accompagnatore A.S. Marola della Società A.S. Marola

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Cristofer Uscieri – Calciatore A.S. Marola del Sig. Sergio Missagia – Dirigente accompagnatore A.S. Marola della Società A.S. Marola La Procura Federale con atto del 15/11/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Calciatore Cristofer USCIERI “per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara Juventina Laghi – Marola dell’11/9/2011 nelle file della Società Marola valevole per il Campionato 2011/2012 di 2^ Categoria”; il Dirigente Accompagnatore Sergio MISSAGIA “per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F. perché, quale dirigente accompagnatore dell’A.S. Marola, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Juventina Laghi – Marola dell’11/9/2011, con ciò permettendo al Sig. Uscieri di giocare, sebbene squalificato”; la Società A.S. Marola “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati”. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la documentazione relativa alla nota del 21.09.2011 con la quale il G.S.T. del C.R. Veneto L.N.D. segnalava a questa Procura, per le valutazioni del caso e l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, il comportamento emerso e tenuto dalla A.S. Marola che impiegava nella prima gara di campionato 2011/12 di 2^ Categoria Juventina Laghi - Marola dell'11/09/2011, il calciatore Cristofer Uscieri che risultava squalificato per una gara nell'ultima giornata della stagione precedente; rilevato, dall'esame della suddetta documentazione e della distinta di gara successivamente acquisita, che il calciatore Cristofer Uscieri era stato impiegato dalla A.S. Marola nella suddetta gara; rilevato che effettivamente il calciatore Cristofer Uscieri era stato impiegato dalla A.S. Marola in posizione irregolare nelle predetta gara, in quanto non risultava aver scontato la squalifica inflittagli dal G.S. a seguito della gara del 29/05/2011 , ultima giornata della precedente stagione sportiva, e riportata nel C.U. n. 54 del 01/06/2011 ; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del calciatore Cristofer Uscieri venne inserito nell'elenco in distinta della partita in questione, dal dirigente accompagnatore ufficiale della A.S. Marola, sig. Sergio Missagia, che con la sottoscrizione, certificava la regolarità della posizione del calciatore Cristofer Uscieri laddove, al contrario, doveva considerarsi squalificato a seguito della sanzione riportata nel C.U. n. 54 del 01 /06/2011; ritenuto che i fatti come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza evidenziati dagli atti, integrano la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S. in relazione all'art 22, comma 6, del C.G.S. del calciatore Cristofer Uscieri perché prendeva parte alla gara di campionato 2011/12 di 2^ Categoria Juventina Laghi - Marola deIl’11/09/2011, sebbene non ne avesse titolo in quanto non aveva ancora scontato la squalifica precedentemente comminatagli; ritenuto che il comportamento del sig. Sergio Missagia abbia integrato la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61 , comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente accompagnatore della A.S. Marola, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla citata gara dell'11/09/2011, con ciò permettendo al sig. Uscieri di giocare, sebbene squalificato, ed infine, debba essere chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., la A.S. Marola, in conseguenza della condotta antiregolamentare, da ascriversi ai propri tesserati all'epoca dei fatti”; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 20/12/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Cristofer Uscieri Calciatore A.S. Marola - Il Sig. Sergio MISSAGIA Dirigente accompagnatore A,.S. Marola - la Società A.S. Marola rappresentata dal suo Presidente Sig. Bertuzzo Alessandro; - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, constatata la disponibilità manifestata dalle parti medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’ art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : - a carico del Sig. Cristofer USCIERI Calciatore A.S. Marola : squalifica per una giornata di gara; - a carico del Sig. Sergio MISSAGIA Dirigente accompagnatore A.S. Marola : inibizione per un mese; - a carico della Società A.S. MAROLA a) irrogazione di 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012; b) irrogazione dell’ammenda di € 400,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone di applicare le seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Cristofer USCIERI : Calciatore A.S. Marola - squalifica per una giornata di gara; - a carico del Sig. Sergio MISSAGIA : Dirigente accompagnatore A.S. Marola - inibizione per un mese; - a carico della Società A.S. MAROLA : a) irrogazione di 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012; b) irrogazione dell’ammenda di € 400,00.
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