COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/ 1/2012 CARIATESE – AUDACE ROSSANESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 8/ 1/2012 CARIATESE - AUDACE ROSSANESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che durante la gara a seguito di decisioni tecniche adottate in campo dall'arbitro, sostenitori della società Cariatese contestavano
l'arbitro stesso e tentavano di entrare in campo da un cancello "tenuto in piedi solo con delle legature di filo di ferro", sebbene tutte le
entrate erano state verificate prima dell'inizio della gara dall'arbitro e dal Commissario di campo);
- che al 40º del II° tempo circa venti dei detti sostenitori entravano in campo (da una porta posta in prossimità degli spogliatoi) e
colpivano violentemente l'arbitro con calci e pugni tanto da farlo cadere per terra e una volta a terra continuavano a colpirlo " in
modo bestiale con calci e pedate";
- che il commissario di campo mentre tentava di correre in soccorso dell'arbitro, veniva colpito "da alcune persone" con due schiaffi
alla nuca e solo grazie all'intervento del giocatore Boccia Giuseppe (Cariatese) evitava più serie conseguenze;
- che l'arbitro a seguito dell'aggressione subita avvertiva forti dolori alla testa e capogiri tanto da fare decidere i Carabinieri ad
accompagnarlo presso il Presidio Ospedaliero di Crotone dove gli venivano diagnosticate trauma cranico e rachide cervicale
guaribile in gg.3 s.c.;
Ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità dei suddetti sostenitori anche per la
responsabilità oggettiva della società Cariatese;
visti gli artt.17 punto 1; art. 18 punto f) e g) del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CARIATESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) squalificare,con decorrenza immediata,fino al 30 GIUGNO 2012 il campo di gioco della società Cariatese con obbligo della
disputa delle gare a “porte chiuse”;
3) infliggere alla società Cariatese la penalizzazione di CINQUE punti in classifica;