COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAURETUM AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2012 DEL CALCIATORE CHIAVAROLI PIERO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 08.01.12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N°35 del 12.01.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAURETUM AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2012 DEL CALCIATORE CHIAVAROLI PIERO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 08.01.12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N°35 del 12.01.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Lauretum ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il Chiavaroli, cercato di far cadere il cartellino giallo che gli veniva mostrato venendo espulso e per essere rientrato in campo alla fine del primo tempo spintonando l’arbitro in perdurante atteggiamento di protesta.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Chiavaroli avrebbe avuto una reazione sproporzionata siccome spaventato da quanto accaduto ad un compagno di squadra.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal giovane calciatore visto che lo stesso non si è limitato a protestare smodatamente ma ha anche attinto l’arbitro con una spinta dopo avere avuto il tempo di riflettere sul suo atteggiamento sbagliato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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