F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 449/1867 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 448/1870 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 449/1867 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 448/1870 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Ferrari Alessandro e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, per la Società AC Rodengo Saiano Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ferrari Alessandro, Presidente della Società AC Rodengo Saiano Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Ferrari Alessandro, e quella della penalizzazione di 2 (due) punti per la Società AC Rodengo Saiano Srl da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.
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