F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 275/1856 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011). (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 359/1873 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 275/1856 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 359/1873 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Perniola Tommaso, Presidente della FC Matera Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Tommaso Perniola e la Società FC Matera Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Tommaso Perniola e la Società FC Matera Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Tommaso Perniola, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società FC Matera Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), con l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a punti 2 (due) di penalizzazione;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Tommaso Perniola;
▪ penalizzazione di punti 2 (due) per la Società Matera Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato di competenza. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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