COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S. STRA RIVIERA DEL BRENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 18 del 16/11/2011 e n. 19 del 23/11/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in applicazione Art. 17/2 C.G.S. gara Stra Riviera del Brenta –Pellestrina del 12/11/2011 – Squalifica sino 30/12/2011 Massaggiatore Di Martino Salvatore – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S. STRA RIVIERA DEL BRENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 18 del 16/11/2011 e n. 19 del 23/11/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in applicazione Art. 17/2 C.G.S. gara Stra Riviera del Brenta –Pellestrina del 12/11/2011 - Squalifica sino 30/12/2011 Massaggiatore Di Martino Salvatore – Campionato Juniores Provinciale La Società A.S. Stra Riviera del Brenta ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 18 del 16/11/2011 con le quali sono state adottate le sanzioni indicate all’oggetto. Qui di seguito si riporta il testo della delibera che ha determinato l’assunzione dei provvedimenti, sanzionatori da parte del G.S. di primo grado e impugnati dalle Società A.S. Stra Riviera del Brenta e U.S. Pellestrina : “dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata è stata sospesa alla fine del primo tempo (ris.1 - 0 per il Pellestrina)perchè dirigenti e giocatori di entrambe le società davano luogo ad una rissa che l'arbitro a stento riusciva a sedare mandando tutti negli spogliatoi. Nella rissa, iniziata - nonostante l'arbitro avesse già richiamato i capitani per abbassare i toni verbali tra giocatori e dirigenti tutti - con reciproci insulti tra il nr.5 dello Strà Di Martino Vincenzo con l'allenatore del Pellestrina Zornetta Stefano (quest'ultimo colpito con un pugno al viso da un giocatore non identificato) si distingueva il nr.7 del Pellestrina Vianello Luca che aggrediva il mass. dello Strà Di Martino Salvatore e reciprocamente venivano alle mani. La situazione negli spogliatoi rimaneva surriscaldata per le provocazioni dei giocatori del Pellestrina e si placava con l'arrivo di una pattuglia di carabinieri chiamata dalla Soc. locale. Per quanto visto e accaduto l'arbitro ha ritenuto che non vi erano più le condizioni per proseguire in modo normale la partita decretandone la sospensione. ritenuta giusta la decisione dell'arbitro ( che ha rilasciato un supplemento di rapporto), per quanto sopra, delibera di in applicazione dell'art.17 comma 2) del C.G.S. il G.S. di assegnare partita persa ad entrambe le società per 3 - 0; di squalificare il Sig. Di Martino Salvatore (mass. Stra) sino al 30/12/2011; di squalificare per UNA giornata il capitano dello Stra Giantin Roberto per non essere intervenuto in alcuna maniera per calmare i propri compagni, inoltre lo stesso giocatore dovrà comunicare a questo Giudice entro il 22/11/11 il nome del giocatore che ha colpito l'allenatore del Pellestrina con un pugno, pena l’inasprimento della sanzione per ulteriori TRE giornate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i ricorsi proposti dalle Società A.S. Stra Riviera del Brenta e U.S. Pellestrina; la C.D.T. osserva, inannzitutto, che la parte del ricorso proposto dalla Società Pellestrina riguardante la squalifica sino al 15/12/2011 a carico dell’allenatore Zornetta Stefano non é stata presa in considerazione, trattandosi di sanzione inoppugnabile ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettera b) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dalla Società Pellestrina nelle altre parti; esaminato il ricorso presentato dalla Società Stra Riviera del Brenta, trasmesso dal Giudice della Delegazione Provinciale di Venezia, per la parte di competenza di questa Commissione; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il presidente della Società Stra Riviera del Brenta assistito da legale nelle udienze del 6 e 20/12/2012; sentito il rappresentante delegato dalla Società Pellestrina nelle udienze del 6 e 20/12/2012; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha sostanzialmente confermato il contenuto del referto di gara e del relativo supplemento, precisando di aver dovuto sospendere anzitempo la gara, oggetto dei ricorsi, per una rissa che coinvolgeva giocatori e dirigenti di ambedue le Società in lizza; preso atto tuttavia che nel corso delle riunioni é emersa la volontà di tutte le parti presenti di ripristinare rapporti costruttivi tra le società consorelle e di ribadire concretamente i valori sociali e sportivi della loro attività. Nella specifica, infatti, tutte le parti hanno espresso alla scrivente Commissione Disciplinare ed al Direttivo del C.R. Veneto quanto segue : “I Dirigenti delle Società Pellestrina e Stra Riviera del Brenta concordano si seguenti punti : 1) la disputa di una gara della squadra Juniores e squadra Pulcini dei due sodalizi, indipendentemente dalla loro validità ai fini della classifica; le partite potrebbero giocarsi, in un terzo campo, ad esempio Chioggia (se possibile nello Stadio Ballarin), in luogo equidistante per le due Società, ovvero delle rispettive sedi, secondo l’originario calendario. Le partite si potrebbero giocare indicativamente verso febbraio/marzo, comunque prima delle due partite di ritorno delle due squadre. In ogni caso, le partite saranno accompagnate da un momento conviviale, magari a base di prodotti tipici locali. 2) Il Presidente dell’A.S. Stra Riviera del Brenta comunica di aver svolto un’inchiesta interna per l’individuazione del responsabile del gesto violento nei confronti del Sig. Zornetta, allenatore Soc. Pellestrina. L’indagine non ha portato a risultati significativi, essendosi la dinamica dei fatti svolta molto rapidamente in un contesto collettivo di atteggiamenti e gesti non con trollati. Il Sig. Zornetta, comunque, dichiara che non é per lui fondamentale l’individuazione di un preciso colpevole, quanto piuttosto il momento educativo che può derivare da un giusto approccio della vicenda. In ogni caso, il Presidente della Soc. Stra Riviera del Brenta dichiara che proprio per queste finalità educative, la sanzione applicata al Capitano della sua squadra può assumere un suo significato anche se un senso di equità dovrebbe indurre a contenerlo in limiti <>, la cui valutazione viene rimessa al Giudice Sportivo di primo grado. 3) Tutte le parti si danno fin d’ora reciprocamente atto che non intendono in alcun modo dar seguito, in qualsiasi sede legale, al promuovimento di eventuali azioni, alle quali dichiarano senz’altro di rinunciare. Questo in relazione non solo alle rispettive società, ma anche ai dirigenti, agli allenatori, ai giocatori e ad ogni altro soggetto riconducibile alle stesse. 4) Le parti faranno sì che, in occasione della disputa delle gare “riparatorie” venga data adeguata rilevanza sulla stampa delle presenti iniziative e sui mass media, secondo forme da concordare con modalità univoche e condivise”. Questo complessivo atteggiamento non può che essere valutato positivamente dalla Commissione Disciplinare la quale, peraltro, deve tener conto in questa sede dell’insuperabilità delle disposizioni applicate con le decisioni di prime cure, mentre un diverso approccio sanzionatorio potrà essere adottato dal Giudice Sportivo del rinvio, per i provvedimenti di competenza; valutato che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio gli episodi oggetto dei ricorsi; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera 1) di rigettare il reclamo presentato dalla Società U.S. Pellestrina e, conseguentemente: a) di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo per 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del C.G.S. b) di dichiarare inammissibile la parte del reclamo riguardante la sanzione della squalifica sino al 15/12/2011 a carico dell’allenatore Zornetta Stefano; - c) di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. 2) di rigettare il reclamo presentato dalla Società A.S. Stra Riviera del Brenta e, conseguentemente: a) di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo per 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del C.G.S. b) di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/12/2011 a carico del massaggiatore Di Martino Salvatore; c) di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. 3) di ritrasmettere la documentazione in atti al Giudice della Delegazione Provinciale di Venezia per determinare la posizione disciplinare del giocatore Giantin Roberto (Capitano Stra Riviera del Brenta); 4) di mandare al C.R. Veneto ed alla Delegazione Provinciale di Venezia, per quanto di rispettiva competenza, di tradurre in termini operativi la manifestata disponibilità delle parti a quanto sopra concordato, dandone adeguata pubblicità anche nei Comunicati Ufficiali.
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