COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.2. OPPOSIZIONE F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Da Deppo Stefano; Squalifica per due giornate giocatori Giacomelli Luca e Frescura Marco; Squalifica sino 13/2/2012 massaggiatore Bortot Ezio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.2. OPPOSIZIONE F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Da Deppo Stefano; Squalifica per due giornate giocatori Giacomelli Luca e Frescura Marco; Squalifica sino 13/2/2012 massaggiatore Bortot Ezio – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. 1919 Cadore ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 47 del 18/1/2012 con le quali sono state adottate la seguenti sanzioni : Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Da Deppo Stefano : “per gravi ed insistenti insulti all’arbitro a fine gara”. Squalifica per due giornate a carico dei giocatori Giacomelli Luca e Frescura Marco; Squalifica sino al 13/2/2012 a carico del massaggiatore Bortot Ezio. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante le sanzioni : - squalifica per due giornate giocatori Giacomelli Luca e Frescura Marco - squalifica sino 13/2/2012 massaggiatore Bortot Ezio trattandosi di provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere a) e b) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dalla Società 1919 Cadore nella parte riguardante la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Da Deppo Stefano; sentito il legale rappresentante della Società opponente insieme al calciatore Da Deppo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto riferito nel referto di gara e relativo supplemento, precisando di ricordarsi perfettamente che il Sig. Da Deppo rivestiva la carica di Capitano e che indossava la maglia n. 4; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1,1, del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società 1919 Cadore; - di dichiarare inoppugnabili i provvedimenti relativi ai giocatori Giacomelli Luca e Frescura Marco, nonché al massaggiatore Bortot Ezio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Da Deppo Stefano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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