COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Teofili Mattia e Zanetti Alberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.2.3. OPPOSIZIONE A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 –
Squalifica per tre giornate giocatori Teofili Mattia e Zanetti Alberto – Campionato di 2^ Categoria
La Società Aries Castagnaro Menà ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo
Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Teofili Mattia : “per condotta violenta ed insulti nei confronti di un
avversario che colpiva con un pugno su una spalla”.
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanetti Alberto : “perché offendeva l’arbitro dalla panchina ed espulso si
rifiutava di mostrare il numero della maglia protestando, cosa che successivamente faceva”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Aries Castagnaro Menà;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
rilevato che dette decisioni riflettono integralmente gli accadimenti dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto
di gara;
ritenuto che in questo quadro di riferimento i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi,
devono essere confermati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Aries Castagnaro Menà;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Teofili Mattia;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanetti Alberto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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