COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Teofili Mattia e Zanetti Alberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C. ARIES CASTAGNARO MENÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Teofili Mattia e Zanetti Alberto – Campionato di 2^ Categoria La Società Aries Castagnaro Menà ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Teofili Mattia : “per condotta violenta ed insulti nei confronti di un avversario che colpiva con un pugno su una spalla”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanetti Alberto : “perché offendeva l’arbitro dalla panchina ed espulso si rifiutava di mostrare il numero della maglia protestando, cosa che successivamente faceva”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Aries Castagnaro Menà; vista la documentazione ufficiale in atti; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado; rilevato che dette decisioni riflettono integralmente gli accadimenti dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi, devono essere confermati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Aries Castagnaro Menà; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Teofili Mattia; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanetti Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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