COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. LUGUGNANA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Belluzzo Michele – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. LUGUGNANA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Belluzzo Michele – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Lugugnana ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Belluzzo Michele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché allontanandosi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Lugugnana; vista la documentazione ufficiale in atti dai quali risulta in maniera esplicita, che il calciatore Belluzzo alla notifica dell’espulsione da parte del direttore di gara, ha ripetutamente ingiuriato lo stesso con diverse espressioni gravemente offensive; ritenuta equa, rispetto agli accadimenti, la sanzione comminata al giocatore Belluzzo Michele dal Giudice Sportivo di primo grado; constatato che non sono emersi elementi idonei ad una riforma della delibera impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Lugugnana; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Belluzzo Michele - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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