COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE ASD.FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE ASD.FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria La C.D.T. scioglie la riserva pubb licata sul Comunicato n. 46 dell’11/1/2012. La Società Burano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 41 del 14/12/2011 con la quale é stata adottata la sanzione dell’ammenda di € 800,00 a carico della Società per i seguenti motivi : “emerge dal R.A. che al termine della gara al rientro negli spogliatoi, un isolato sostenitore della società di casa, si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso ed offensivo. Arrivato dinnanzi agli spogliatoi, l'Arbitro ha visto che il capitano del San Stino veniva colpito al volto con una manata da un giocatore, riportando un vistoso segno sul volto e fuoriuscita di sangue dal naso. All'uscita dall'impianto altri tifosi della società di casa offendevano l'Arbitro e, giunto alla fermata del vaporetto, l'Arbitro vedeva dei giocatori e tifosi del Burano insultare e deridere i giocatori avversari”; La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Burano inerente l’ammenda di € 800,00; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha ridimensionato per certi aspetti la vicenda complessiva, pur confermando la manata al volto di un calciatore della Società S.Stino e nel senso di un atteggiamento dei tifosi del Burano, pur se comunque irriguardoso nei confronti dei calciatori avversari, più di tipo goliardico che violento; considerato che appare più equa, rispetto ai fatti oggi accertati, la sanzione di € 500,00 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Burano; - di ridurre a € 500,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società. La tassa reclamo non é stata versata.
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