F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, componente del Consiglio direttivo e cassiere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N°. 3603/54 pf 11-12/GT/dl del 1.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012
(219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, componente del Consiglio direttivo e cassiere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N°. 3603/54 pf 11-12/GT/dl del 1.12.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 1.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Sergio Spinelli, nella sua qualità di socio consigliere della Società “Renato Curi Angolana Srl”, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 1 CGS, in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto Federale e all’art. 15 del CGS, per avere sporto denuncia – querela nei confronti di altro soggetto tesserato, senza aver preventivamente chiesto la prescritta autorizzazione prevista dallo Statuto Federale, e senza aver prima esperito i mezzi di tutela previsti dall’Ordinamento sportivo; la Società “Renato Curi Angolana Srl”, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento non regolamentare posto in essere dal suo dirigente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Spinelli e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Sergio Spinelli e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Sergio Spinelli, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) con ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 8 (otto) di inibizione con ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); pena base per la Società Renato Curi Angolana Srl, sanzione della dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) a carico del Sig. Sergio Spinelli;
▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Renato Curi Angolana Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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