• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012
(157) – APPELLO DEL SIG. MARCO ZANIER (Collaboratore non tesserato della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(156) – APPELLO DEL SIG. GIORGIO CLOCHIATTI (Presidente della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI DUE – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(155) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012
(157) – APPELLO DEL SIG. MARCO ZANIER (Collaboratore non tesserato della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(156) – APPELLO DEL SIG. GIORGIO CLOCHIATTI (Presidente della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI DUE - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(155) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
La Commissione, esaminati gli atti relativi ai ricorsi avverso la decisione della C.D.T. Friuli-Venezia Giulia, emessa il 13 ottobre 2011 (pubblicata sul C.U. n. 30 del 13.10.2011) nei confronti di Marco Zanier; Giorgio Clochiatti e la ASD Virtus Corno, osserva:
La Procura federale, in data 10 giugno 2011 deferiva ai sensi dell’art. 32 comma 4 innanzi alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia, CGS i Signori:
− Zanier Marco, collaboratore non tesserato della ASD Virtus Corno, per ▪ violazione dell’art. 1 comma 5 CGS per aver reiteratamente svolto a favore della ASD Corno, attività di proselitismo, nei confronti di calciatori ancora non tesserati con la Società ASD Donatello e Polisportiva Codroipo;
▪ per aver fatto sottoscrivere al Presidente della Società ASD Donatello Sig. Tonizzo due scritture, in data 15 l’una e 29 giugno 2010 l’altra, il cui contenuto era in evidente contrasto con le norme federali;
− Clochiatti Giorgio, quale Presidente della ASD Virtus Corno per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver consentito e comunque non impedito che il proprio collaboratore Zanier Marco svolgesse le attività descritte al capo precedente sub a e b.
− Tonizzo Enrico, quale Presidente della ASD Donatello per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver sottoscritto in data 15 e 29 giugno, accordi in contrasto con le norme federali. La ASD Virtus Corno ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente. La ASD Donatello Calcio, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti addebitati al proprio Presidente. La Commissione territoriale, sentite le parti comparse, ed esaminati gli atti relativi ai deferimenti, con ampia e dettagliata motivazione, riteneva tutti responsabili degli addebiti loro mossi e per l’effetto, irrogava le seguenti sanzioni:
Zanier Marco, inibizione per anni 4 (quattro);
Giorgio Clochiatti, Presidente Virtus Corno, inibizione per anni 2 (due);
ASD Virtus Corno, ammenda € 2.000,00 (€ duemila/00);
Enrico Tonizzo, Presidente ASD Donatello Calcio inibizione per mesi 6 (sei);
ASD Donatello Calcio, ammenda € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).
Avverso tale decisione, proponevano ricorso il Sig. Marco Zanier, il Sig. Giorgio Clochiatti quale Presidente della ASD Virtus Corno, e la medesima Società, dispiegando le seguenti motivazioni:
▫ Marco Zanier: questi invoca, in via principale il proscioglimento da ogni contestazione assumendo che l’istruttoria compiuta dalla Procura federale sarebbe stata parziale ed incompleta, essendo stati sentiti solo soggetti portatori di argomenti accusatori e non anche i genitori dei giovani calciatori, che avrebbero potuto riferire come il trasferimento dei loro figli dalla ASD Donatello alla ASD Virtus Corno era avvenuto in assoluta autonomia e spontaneità e non anche per sollecitazioni o inviti in tal senso formulati dallo Zanier.
Chiede, a questo proposito il ricorrente, che i giovani, in quanto tesserati e quindi sottoposti all’obbligo di dire il vero, siano sentiti da questa Commissione. Egualmente parziale e del tutto travisante viene definito quanto ritenuto, dalla Procura federale prima e dalla C.D.T. poi, in ordine all’interessamento mostrato dallo Zanier nei confronti dei due giovani tesserati del Codroipo. Anche in questo caso – sostiene il ricorrente – si è data esclusiva preferenza alle dichiarazioni dei dirigenti del ASD Codroipo che in quanto interessate non dovevano esser tenute in considerazione, mentre non sarebbero state valutate le affermazioni del padre del giovane Peressini che ha giustificato la richiesta di svincolo del figlio con argomenti che coinvolgono lo Zanier, che neppur conosce. Sostiene, ancora, il ricorrente che il comportamento comunque tenuto dallo stesso, non ricadrebbe in nessuna ipotesi normativa contemplata dal CGS essendo il richiamo all’art. 1 di detto Codice, estremamente generico. Rileva inoltre lo Zanier la erronea interpretazione che la che la Commissione Giudicante ha dato, dell’accordo del 29 giugno 2010, ritenendo illegittimo, mentre lo stesso doveva intendersi del tutto lecito, in quanto accordo intervenuto tra le parti e relativo al c.d. “premio di preparazione”. Ritiene, infine, il ricorrente erronea l’applicazione dell’art. 16 dello statuto della F.I.G.C. al caso in esame e che appare comunque in contrasto con il comportamento dello Zanier che ha mostrato di non volersi sottrarre alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, accettando e sottoponendosi al giudizio. Contesta, infine, lo Zanier la ritenuta recidiva e soprattutto l’eccessiva severità della sanzione inflitta.
▫ Giorgio Clochiatti: invoca il proscioglimento, richiamando tutte le argomentazioni già svolte in favore dello Zanier.
▫ ASD Virtus Corno: anche la Società ASD Virtus Corno si avvale delle medesime argomentazioni svolte a favore dello Zanier ed ampliamente esposte. Alla riunione odierna sono comparse le parti ricorrenti, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi; è altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la conferma integrale delle impugnate decisioni. La Commissione dispone in via preliminare la riunione dei tre ricorsi, per evidenti ragioni di connessione; nel merito, osserva quanto segue. Motivi della decisione Le motivazioni poste a sostegno dei singoli ricorsi debbono essere parzialmente disattese. Appaiono, infatti, infondate le argomentazioni su cui poggia il richiesto proscioglimento dello Zanier e di conseguenza degli altri due ricorrenti. La Commissione di prima istanza è pervenuta alla decisione sottoposta a censura esaminando scrupolosamente e puntualmente i fatti così come emersi da una indagine approfondita e circostanziata svolta dalla Procura federale. La doglianza di parzialità ed incompletezza dell’istruttoria, denunciata dallo Zanier con l’atto di impugnazione, non risponde a verità, così come non risponde al vero che l’indagine sia stata condotta sentendo esclusivamente coloro che avevano interesse ad accusare lo Zanier, quali il Tonizzo ed il figlio di lui, essendo stati sentiti dal collaboratore della Procura altri soggetti quali i calciatori Fasan e Ponti e l’allenatore Prostran, le dichiarazioni dei quali non lasciano equivoci. I calciatori Fasan e Ponti hanno riferito che nel corso della riunione tenutasi in un albergo di Villa Santina “presieduta personalmente dal Sig. Zanier, il quale dopo aver annunciato di abbandonare la dirigenza della ASD Donatello per contrasti con il Presidente Tonizzo, ha dichiarato che era sua intenzione utilizzare le nostre prestazioni sportive nella stagione 2010/2011 in seno alla Società Virtus Corno…concludendo il suo intervento con l’impegno che ci avrebbe singolarmente contattato per riproporre l’invito a trasferirci alla Virtus Corno” (cfr. Fasan). Di identico tenore le dichiarazioni di Ponti. Lo stesso Prostran allenatore del Donatello riferisce “Ricordo altresì che lo stesso Zanier si soffermò ad illustrare i programmi futuri della Virtus Corno, alla mia presenza, invitando i calciatori presenti nella sala ad eventualmente seguirlo nella sua nuova esperienza”. Lo stesso Zanier, nell’interrogatorio reso al collaboratore della Procura federale, fa riferimento ad un presunto accordo scritto tra lo stesso, quale Presidente della ASD Donatello ed il Presidente della Virtus Corno Clochiatti; accordo che prevedeva il passaggio dei migliori calciatori del Donatello alla Virtus Corno. A parte che di tale accordo scritto non vi è traccia, ma se pure esistesse, non costituirebbe altro che la prova di una volontà diretta a depauperare la ASD Donatello del suo patrimonio calciatori. Anche in ordine ai tentativi posti in essere dal ricorrente in danno dalla ASD Codroipo questi appaiono provati dalle dichiarazioni rese non solo dai dirigenti della Società Signori De Marchi e Pilosio, ma anche dal responsabile del settore tecnico Della Savia e del Direttore Tecnico Comisso, e dal padre del calciatore Caspon. In conclusione, le prove in ordine ai fatti contestati dallo Zanier appaiono certe, provate e non inficiabili da dubbio alcuno. Non sono, quindi, meritevoli di considerazione le doglianze espresse in punto di responsabilità. Merita, invece, accoglimento la censura relativa alla severità della sanzione inflitta dalla Commissione Territoriale. Se pure contrario ai principi di lealtà correttezza e probità, sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS, tuttavia il comportamento tenuto dallo Zanier, non appare così grave da meritare la sanzione dell’inibizione per la durata di anni quattro, così come appare eccessiva la sanzione dell’inibizione per anni due inflitta a Clochiatti, in quanto Presidente della ASD Virtus Corno. La inibizione nei confronti dello Zanier può esser contenuta in misura di anni 1 (uno) mentre per il Clochiatti può essere ridotta a mesi 6 (sei). L’ammenda inflitta alla Società ASD Virtus Corno deve esser confermata. P.Q.M.
In parziale riforma della decisione della C.D.T. nei confronti di Zanier Marco, Clochiatti Giorgio e della ASD Virtus Corno, riduce la sanzione ad anni 1 (uno) per Zanier Marco e a mesi 6 (sei) per Giorgio Clochiatti. Conferma l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la ASD Virtus Corno. Dispone la restituzione della tassa versata dal Sig. Giorgio Clochiatti; nulla per la tassa non versata dal Sig. Marco Zanier; dispone inoltre l’addebito della tassa reclamo non versata in capo alla Società ASD Virtus Corno.
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(157) – APPELLO DEL SIG. MARCO ZANIER (Collaboratore non tesserato della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(156) – APPELLO DEL SIG. GIORGIO CLOCHIATTI (Presidente della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI DUE – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).
(155) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 – (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011)."