F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO TRANFA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Città de la Cava 1394), VINCENZO RUOCCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Montecorvino Rovella), MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò, attualmente svincolato), ROSARIO MAJELLA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società FC Casertana Calcio Srl), RICCARDO CORNACCHIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società ASD Copertino), GIANCARLO FEDELE (all’epoca dei fatti magazziniere della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD BATTIPAGLIESE e ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota N°. 1398/908 pf 10-11/AM/ma del 12.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO TRANFA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Città de la Cava 1394), VINCENZO RUOCCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Montecorvino Rovella), MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò, attualmente svincolato), ROSARIO MAJELLA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società FC Casertana Calcio Srl), RICCARDO CORNACCHIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società ASD Copertino), GIANCARLO FEDELE (all’epoca dei fatti magazziniere della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD BATTIPAGLIESE e ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota N°. 1398/908 pf 10-11/AM/ma del 12.9.2011). letti gli atti relativi al deferimento dei Sig.ri Claudio Tranfa all’epoca dei fatti calciatore tesserato della ASD Battipagliese, Vincenzo Ruocco all’epoca calciatore tesserato della ASD Battipagliese; Diallo Fabrice Mohamed Lamine, all’epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Rosario Majella, all’epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Riccardo Cornacchia, all’epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Giancarlo Fedele, magazziniere della ASD Nardò Calcio; la Società ASD Battipagliese e la Società ASD Nardò Calcio; chiamati a rispondere, i primi tre della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver partecipato attivamente, in occasione della gara Battipagliese – Nardò, ad una violenta rissa scoppiata prima della gara all’interno del tunnel di collegamento tra il campo e gli spogliatoi; il Sig. Ruocco Vincenzo anche della violazione dell’art. 11, comma 1 CGS perché nella stessa occasione proferiva nei confronti del calciatore di colore della ASD Nardò Calcio Sig. Diallo Fabrice Mohamed Lamine, l’espressione “sporco negro”, frase gravemente ingiuriosa ed integrante un comportamento discriminatorio; i Sig.ri Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Giancarlo Fedele, Riccardo Cornacchia, Rosario Majella dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 Statuto Federale per violazione della c.d. “clausola compromissoria”; ancora, la ASD Battipagliese: A) per violazione degli art. 11, comma 3 e 4 CGS per le espressioni denigratorie, ingiuriose e discriminanti pronunciate del proprio tesserato Vincenzo Ruocco nei confronti del Sig. Diallo Fabrice Mohamed Lamine (sporco negro, scimmia) B) per violazione dell’art. 14, comma 1 CGS per i fatti violenti commessi da propri sostenitori indebitamente presenti sul terreno di gioco, nei confronti di tesserati della ASD Nardò Calcio, fatti dei quali è derivato danno per l’incolumità fisica di più persone; la ASD Nardò Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS per violazione della clausola compromissoria commessa da propri tesserati; lette le memorie difensive tempestivamente pervenute alle quali si sono riportati i difensori presenti all’odierna riunione; preso atto delle richieste del rappresentante della Procura federale, che chiede: - per il Tranfa: mesi 1 (uno) di squalifica; - per il Ruocco: mesi 2 (due) di squalifica; - per M. L. Diallo Fabrice: mesi 8 (otto) di squalifica; - per il Majella: mesi 6 (sei) di squalifica; - per il Cornacchia: mesi 6 (sei) di squalifica; - per il Fedele: mesi 6 (sei) di squalifica; - per la Battipagliese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); - per il Nardò Calcio: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); osserva, con esposto denuncia in data 31.01.2011 la ASD Nardò informava la Procura federale che, in occasione dell’incontro ASD Battipagliese – ASD Nardò Calcio tenutosi il 30.01.2011, alcuni calciatori della Società ospite, i Sig.ri Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Riccardo Cornacchia e Rosario Majella ed il magazziniere Giancarlo Fedele, dopo aver effettuato il riscaldamento in campo erano stati aggrediti nel tunnel che collega il terreno di gioco agli spogliatoi. Il Diallo Fabrice Mohamed Lamine, riferiva inoltre di essere stato apostrofato con l’espressione ingiuriosa “sporco negro” e “scimmia”, di essere stato, inoltre, colpito con calci e pugni e di aver, per tali fatti, inoltrato denuncia all’Autorità giudiziaria. Anche i calciatori Cornacchia e Majella ed il magazziniere Giancarlo Fedele, lamentavano di essere stati aggrediti e malmenati, nella stessa occasione, da persone che non sapevano identificare ma che ritenevano essere sostenitori della Società Battipagliese. Anch’essi riferivano di aver inoltrato denuncia-querela all’Autorità giudiziaria. La Procura federale, a conclusione delle indagini, disponeva il deferimento dei soggetti indicati in premessa. Motivi della Decisione Dalle indagini condotte dalla Procura federale, risulta provato che prima dello svolgimento della gara Battipagliese – Nardò, svoltasi il 30.01.2011, scoppiò una rissa che vide coinvolti alcuni giocatori della ASD Nardò Calcio e presumibilmente alcuni tesserati, giocatori o dirigenti e sostenitori della Battipagliese. I soggetti esaminati dal sostituto Procuratore federale delegato, alle indagini, non hanno fornito elementi da cui desumere con assoluta certezza la individuazione dei responsabili delle violenze e delle ingiurie denunciate dai calciatori e dirigenti della ASD Nardò Calcio. La dichiarazione rese al Procuratore federale, dai soggetti interessati alla vicenda, appaiono permeate da una incomprensibile reticenza, tale comunque da non consentire una tranquillante affermazione di responsabilità. Anche coloro che hanno indicato l’autore di una violenza subita, quale ad esempio il Sig. Verzola Nicola, magazziniere della Battipagliese, che ha riferito di aver ricevuto un pugno sullo zigomo sinistro, dal calciatore di colore del ASD Nardo – Calcio, Diallo, rende poco credibile la sua deposizione, nel momento in cui dichiara di non essere stato in grado di riconoscere il tesserato della sua stessa Società, che colluttava con il Diallo, per aver avuto, nella circostanza, gli occhiali appannati. Così come appare poco credibile il dirigente della ASD Nardò Calcio, Sig. Martano, quando afferma di aver visto i calciatori della Battipagliese Vincenzo Ruocco e Claudio Tranfa colpire con calci e pugni i calciatori Diallo, Cornacchia il magazziniere Fedele Giancarlo, mentre nulla dice del pugno che il Diallo avrebbe dato al Verzola, o delle violenze poste in essere dai propri tesserati sia pure in risposta di violenze subite. Le dichiarazioni del Martano apparirebbero, tra l’altro, contraddette dalle dichiarazioni sottoscritte dai calciatori Manzillo Damiano, all’epoca dei fatti tesserato con il Nardò Calcio e Giovanni Langella all’epoca dei fatti tesserato con la Battipagliese; entrambi hanno dichiarato, che nel momento in cui si verificava la rissa all’interno del sottopasso si trovavano sul terreno di gioco insieme a Ruocco e Tranfa, intenti a invitare alla calma i sostenitori della Battipagliese. Di nessuna utilità, infine, appare il referto arbitrale, che pur dando atto di una rissa avvenuta nel tunnel dopo la fase del riscaldamento delle due compagini e che aveva provocato ritardo di 20 minuti dall’inizio della gara, non era in grado tuttavia di individuarne i partecipi. Altrettanto inutile al fine di accertare le singole responsabilità, appare il supplemento di rapporto redatto dal Commissario di campo il quale, dopo aver riferito della rissa e addirittura di aver constatato che un giocatore della Società Nardò Calcio (Majella) era stato colpito da un pugno che gli aveva provocato il gonfiore di una tempia, conclude il rapporto affermando che “non è stato possibile identificare nessun calciatore perché tutti in tuta.” In considerazione dei contraddittori elementi di prova appare conforme a giustizia disattendere il deferimento dei calciatori Claudio Tranfa, Vincenzo Ruocco, Diallo Fabrice Mohamed Lamine, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione alla loro partecipazione alla rissa, scoppiata all’interno del sottopassaggio del campo sportivo in uso alla ASD Battipagliese. Respinge, inoltre il deferimento del calciatore Vincenzo Ruocco in ordine alla contestata violazione dell’art. 11 comma 1 CGS per aver proferito frasi ingiuriose e razziste nei confronti del calciatore Diallo Fabrice Mohamed Lamine. Respinge il deferimento dei tesserati Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Giancarlo Fedele, Riccardo Cornacchia e Rosario Majella, in ordine alla violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 per aver violato la c.d. “clausola compromissoria”, essendo la denuncia-querela, per i fatti accaduti in occasione della gara Battipagliese – Nardò Calcio, diretta contro ignoti e non anche verso altri tesserati. Respinge il deferimento della ASD Nardò Calcio per violazione dell’art. 4 comma 2 in relazione agli art. 1comma 1 CGS e art. 30 dello Statuto essendo la denuncia-querela proposta dai propri tesserati, indirizzata contro ignoti e avendo la stessa Società ottemperato alle disposizioni statutarie indirizzando la propria denuncia agli Organi federali. Accoglie il deferimento della Battipagliese per la violazione dell’art. 14, comma 1 CGS per la indebita presenza dei propri sostenitori all’interno del terreno di gioco e dei locali spogliatoio e infligge l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); Accoglie altresì il deferimento per le frasi ingiuriose e discriminatorie proferite da soggetti non identificati ma da individuare tra i sostenitori o tesserati della ASD Battipagliese, così modificata la originaria contestazione, ed infligge alla Società l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); P.Q.M. Infligge alla Società ASD Battipagliese l’ammenda totale di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Proscioglie dagli addebiti contestati tutti gli altri deferiti.
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