COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD REAL BESANA LESMO Camp. 1° Categoria Gir. L Gara del 29-01-2012 tra ASD Real Besana Lesmo / Accademia Cologno Calcio C.U. n. 37 del CRL datato 2-02-2012.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD REAL BESANA LESMO Camp. 1° Categoria Gir. L
Gara del 29-01-2012 tra ASD Real Besana Lesmo / Accademia Cologno Calcio
C.U. n. 37 del CRL datato 2-02-2012.
La Società ASD REAL BESANA LESMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, BRUMANA Yari sino all'11.4.2012, il capitano, DE LUCIA Antonio per 5 mesi, ai sensi dell'Art. 3, comma II°, CGS e comunque sino all'identificazione dell'autore del fatto, l'ammenda di Euro 300,00 e la punizione della perdita della gara per 0-3, lamentando che l'autore del lancio del pallone sulla nuca dell'arbitro è stato un dirigente, peraltro tale gesto non è stato volontario, bensì casuale, che il calciatore BRUMANA Yari ha invece protestato in seguito alle lesioni subite da un suo compagno di squadra che è stato portato all'ospedale, e che la gara non doveva essere sospesa dall'arbitro in quanto quest'ultimo era in grado di proseguirla.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti osserva : dal rapporto arbitrale e dal supplemento di rapporto emerge che l'arbitro ha sospeso la partita, dopo aver ricevuto una pallonata alla nuca che gli provocava un “momentaneo stordimento”, a seguito del quale riteneva per la sua incolumità fisica di non dover proseguire la gara.
L'arbitro non ha saputo riferire né l'autore del lancio del pallone, né la distanza dalla quale era stato lanciato né se era stato lanciato con le mani o con piedi e nemmeno se il gesto fosse stato volontario ovvero casuale.
A fronte di tale situazione, si deve ritenere che l'arbitro era nelle condizioni di riprendere la gara, subito dopo il momentaneo stordimento e non essendoci altri fatti, oltre al lancio del pallone, che potessero mettere a repentaglio l'incolumità dello stesso.
La gara merita di essere ripetuta.
Considerato che l'arbitro non ha saputo specificare se il lancio del pallone sia stato volontario o meno tanto da non saper nemmeno indicare se il lancio è avvenuto con le mani o con i piedi e la distanza tra l'autore del gesto e l'arbitro che si deve presumere notevole visto che lo stesso arbitro non lo ha saputo individuare, si deve ritenere che il gesto non sia stato volontario.
Ne consegue che la sanzione comminata momentaneamente al capitano in attesa dell'individuazione dell'autore debba essere ridotta.
Anche la squalifica comminata al calciatore Yari BRUMANA merita di essere ridotta in quanto, come emerge dal rapporto arbitrale, il calciatore ha ripetutamente insultato l'arbitro, nel contempo strattonandolo. Tale comportamento non è certamente violento, bensì irriguardoso.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
il reclamo proposto ed in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica comminata al calciatore Yari BRUMANA sino all'11.3.2012, riduce la squalifica comminata al capitano DE LUCIA Antonio sino al 9.3.2012, ai sensi dell'Art. 3, comma II° CGS, annulla l'ammenda di Euro 300,00 e dispone la ripetizione della gara, demandando agli organi competenti la fissazione della data.
Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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