COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare U.S BARISARDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Barisardo / Arbus del 05.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare U.S BARISARDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Barisardo / Arbus del 05.02.2012. L’U.S.D. Barisardo proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n°33 del 16.2.2012, che deliberava di infliggere alla società Barisardo la punizione sportiva della perdita della gara Barisardo – Arbus del 5.2.2012 con il punteggio di 0-3. La reclamante, nel sostenere le ragioni della propria impugnazione, riassumeva i fatti verificatisi nell’incontro che precedeva la partita di cui all’oggetto e cioè della gara Barisardo – Siliqua disputata in data 29.1.2012. L’ U.S.D. Barisardo, infatti, sosteneva che in data 29.1.2012, giorno nel quale, appunto, si disputava l’incontro con il Siliqua, l’arbitro sarebbe incorso in un grossolano errore che poi avrebbe dato origine a tutta una serie di accadimenti verificatisi in sequenza. Infatti nel citato incontro, il direttore di gara, nel rapporto attestava che i giocatori ammoniti erano i seguenti: Lecca Federico n° 10, Corda Francesco n° 4, Corona Mauro n° 8 e Pilloni Mattia n° 11, tutti del Siliqua, e Loddo Luca n° 4 e Pilloni Alessio, del Barisardo. Successivamente l’arbitro in data 4 febbraio, nella giornata di sabato, alle ore 14,29, faceva pervenire un supplemento di rapporto nel quale evidenziava che, i giocatori ammoniti del Siliqua erano Lecca Fderico n° 10 e Pilloni Mattia n° 11 e quelli del Barisardo erano Murgia Eduardo n° 3, Boi Gabriele n° 4, Pilloni Alessio n° 6, Scanu Valerio n° 8 a rettifica di quanto indicato in precedenza; in dipendenza di tale variazione, sempre in data 4.2.2012, veniva emesso un comunicato integrativo del n°31 nel quale veniva riportato il provvedimento di squalifica del calciatore Boi Gabriele, dovuto alla sopracitata ammonizione in quanto diffidato. La società reclamante, sulla base delle indicazioni contenute nel rapporto di gara e di cui alle sanzioni riportate nel comunicato ufficiale n° 31 del 2.2.2012, schierava nell’incontro contro l’Arbus disputato in data 5.2.2012 il giocatore Boi Gabriele, non essendo lo stesso colpito da alcuna sanzione, validamente comunicata. La società Arbus, sulla base del contenuto del supplemento del Comunicato n° 31 bis del 4.2.2012 proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo chiedendo che le venisse assegnata la vittoria per 3-0 avendo la U.S.D. Barisardo fatto partecipare alla gara il giocatore Boi Gabriele sebbene lo stesso fosse squalificato in dipendenza del fatto che il tesserato, secondo il citato supplemento del comunicato, avrebbe riportato, come sopra detto, un’ulteriore ammonizione che in dipendenza della precedente diffida, l’avrebbe automaticamente portato alla sanzione della squalifica. Ciò premesso la U.S.D. Barisardo sosteneva di non essere stata in grado di conoscere tempestivamente il comunicato n° 31 bis che, si ribadisce, veniva emesso, dopo la rettifica dell’arbitro, il giorno sabato 4-2-2012, alle ore 16,42 (come da documentazione allegata dalla U.S.D. Barisardo), quindi a ridosso dell’incontro del pomeriggio del 5-2-2012, provvedendo a schierare nella propria compagine il giocatore Boi Gabriele che partecipava alla gara contro l’Arbus. Il Giudice Sportivo, preso atto della posizione irregolare del giocatore Boi Gabriele basandosi sul comunicato più volte citato C.U. del 4.2.2012, sanzionava la Soc. Barisardo con la perdita della gara disputata con l’ U.S.D. Arbus per 0 a 3. Fatta tale doverosa premessa occorre esaminare il reclamo della U.S.D. Barisardo alla luce degli accadimenti sopra descritti. Dal contesto degli stessi emerge in primo luogo che la U.S.D. Barisardo non poteva conoscere il comunicato n° 31 bis (integrativo del n°31) in quanto lo stesso veniva pubblicato sul sito del comitato in data 4.2.2012, soltanto nel pomeriggio precedente l’incontro Barisardo – Arbus ad una distanza di tempo, comunque inferiore alle 24 ore dalla gara disputata alle ore 15 del 5.2.2012; infatti, pur dovendo le società adottare la massima diligenza nel prendere atto dei comunicati ufficiali, non sono certamente tenute a conoscere il contenuto laddove gli stessi non vengano portati a conoscenza in tempo utile o comunque con mezzi idonei (tipo fax o comunicazioni telefoniche) indispensabili in situazioni di assoluta emergenza come nel caso di specie trattandosi di un comunicato non ordinario. Sulla base di tali considerazioni, sotto il profilo formale, la U.S.D. Barisardo poteva legittimamente schierare nell’incontro in oggetto il tesserato Boi Gabriele in quanto lo stesso non era colpito da alcuna valida sanzione portata a conoscenza della società reclamante. Ma vi è di più. Il direttore di gara, piuttosto disattento, in data 13.2.2012, faceva pervenire un ulteriore rettifica al proprio rapporto di gara, affermando che il giocatore ammonito ed indicato con precedente comunicazione non era Boi Gabriele bensì Murgia Eduardo, errore determinato da una modifica della distinta al momento dell’appello dei calciatori. Quindi, tale fatto, modificativo della situazione precedente, legittimava sostanzialmente anche se “a posteriori” la presenza in campo di Boi Gabriele in quanto per i motivi anzi detti non colpito della sanzione sportiva dalla squalifica. L’Unione Sportiva Arbus Calcio faceva pervenire le proprie controdeduzioni in data 4-3-2012, quindi fuori termini; pertanto le stesse non possono essere prese in considerazione. Per quanto sopra la Commissione, preso atto degli atti allegati al reclamo ed in particolare delle rettifiche del direttore di gara del 4.2.2012 e del 13.2.2012, ritiene che il giocatore Boi Gabriele partecipò alla gara in oggetto legittimamente in quanto non squalificato o meglio in quanto la sanzione disciplinare della squalifica non venne comunicata nei termini di tempo idonei per la conoscenza del provvedimento, sanzione, comunque, successivamente annullata in dipendenza di rettifica successiva alla disputa dell’incontro del 5-2-2012 e pertanto DELIBERA di accogliere il reclamo proposto omologando la gara Barisardo – Arbus con il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it