COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 01.03.2012. Gara Ilbono / Real Villanovatulo del 26.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 01.03.2012.
Gara Ilbono / Real Villanovatulo del 26.02.2012.
La società Ilbono ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per tre gare il calciatore Coda Marco perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, urlava una frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.
La società reclamante chiede la riduzione della sanzione, affermando che l’espulsione è da attribuirsi alla somma di ammonizioni per normali falli di gioco non violenti mentre le frasi ingiuriose sono il frutto di uno spiacevole malinteso tra il giocatore e il direttore di gara.
La Commissione, letti gli atti, delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto arbitrale emerge pacificamente la circostanza che il comportamento posto in essere dal calciatore sia stato irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Tenuto conto, altresì, che non vi sono elementi per poter neppure dubitare sui fatti descritti dall’arbitro nel proprio referto, viene valutata equa la sanzione della squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo.
La Commissione, per questi motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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