COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTACROCE CANISTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FELICE MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA GENZANO/ SANTACROCE CANISTRO, DISPUTATA IL 3/3/12 PER IL CAMPIONATO DI III CCATEGORIA (C.U. n° 33 dell’8.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTACROCE CANISTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FELICE MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA GENZANO/ SANTACROCE CANISTRO, DISPUTATA IL 3/3/12 PER IL CAMPIONATO DI III CCATEGORIA (C.U. n° 33 dell’8.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Santacroce Canistro ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Felice Marco spintonato con il petto il direttore di gara, insultandolo e minacciandolo, reiterando le gravi minacce a fine partita. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto, il proprio tesserato con il suo comportamento intendeva solo chiedere spiegazioni ma non compiere atti di violenza in danno dell’arbitro, tanto che, nell’occasione, manteneva sempre le braccia dietro la schiena. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Se è vero che il Di Felice non può ritenersi responsabile di un’aggressione fisica in danno dell’arbitro, è altrettanto vero che il suo comportamento deve ritenersi, comunque, non regolamentare in quanto oltre ad avere protestato ha spintonato con violenza il direttore di gara, facendolo oggetto di ingiurie e minacce, queste ultime reiterate nel dopo gara, allorché lo stesso bene avrebbe fatto a giustificare il proprio comportamento invece di reiterarlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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