F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (305) – APPELLO ASD DONATELLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8, INFLITTA AL SIG. TONIZZO ENRICO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 (€ Quattromila/00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012). (308) – APPELLO SIG. MARCO ZANIER (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Donatello Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA AL MEDESIMO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (305) – APPELLO ASD DONATELLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8, INFLITTA AL SIG. TONIZZO ENRICO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 (€ Quattromila/00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012). (308) – APPELLO SIG. MARCO ZANIER (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Donatello Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA AL MEDESIMO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012). la Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente riuniti gli appelli in epigrafe per connessione oggettiva; sentiti all’odierna riunione il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi; nonché il legale della Società ASD Donatello Calcio, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso presentato; preso atto che nessuno è presente per Marco Zanier; osserva. All’esito delle indagini svolte con riferimento alla segnalazione del Presidente del SGS il Procuratore Federale deferiva alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia con nota in data 3.8.2011: ▪ Del Piero Dare Gustavo (calciatore tredicenne della ASD Donatello Calcio); ▪ Sguazzin Maurizio e Zampa Daniele (Dirigenti accompagnatori di ASD Donatello Calcio); ▪ Zanier Marco (Presidente ASD Donatello Calcio fino all’11.10.2009); ▪ Tonizzo Enrico (Vice Presidente ASD Donatello Calcio fino all’11.10.2009 e, successivamente Presidente); ▪ ASD Donatello Calcio; contestando a ciascun deferito la violazione della normativa federale come da rubrica di incolpazione. Assolte le formalità di rito, nella riunione del giorno 22.12.2011 innanzi alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia, sono comparsi i deferiti e il rappresentante della Procura Federale. In via preliminare, avendo rilevato la irritualità della convocazione del minore, in quanto destinatario unico della notificazione dell’atto di convocazione, la CDT disponeva lo stralcio degli atti riguardanti il giovane calciatore. Procedendo oltre, la CDT rigettava la richiesta avanzata dai deferiti di assunzione di prove testimoniali, motivando il rigetto con il rilievo delle assenze dei testimoni indicati, della acquisizione agli atti delle deposizioni dei testi indicati nella richiesta e con la necessità di speditezza del procedimento. Terminata l’audizione e raccolte le conclusioni della Procura e delle singole parti, la C.D.T. con la decisione pubblicata sul C.U. n. 56 del 12.01.2012 decideva: - di inibire il Sig. Zanier Marco per mesi 18 (diciotto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per effetto di altro precedente procedimento; - di inibire il Sig. Tonizzo Enrico per mesi 8 (otto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per altro precedente provvedimento; - di mandare prosciolti i Sigg.ri Sguazzin Maurizio e Zampa Daniele; - di comminare alla Società A.S.D. Donatello Calcio l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00); - rimettere gli atti alla Procura Federale per eventuale deferimento del minore. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso il Sig. Marco Zanier depositato presso la Commissione disciplinare nazionale e presso la Procura federale in data 16.2.2012; il Sig. Tonizzo Enrico e la ASD Donatello Calcio, in persona del Vicepresidente Sig. Fabio Maglione trasmesso a mezzo fax in data 18 gennaio 2012 alla C.D.N.. Il Sig. Marco Zanier, a ministero dei propri difensori, ha rinnovato nel ricorso tutte le difese già svolte e rappresentate nella fase del giudizio di primo grado; eccezioni e difese che sono state esaminate dalla C.D.T. e superate, ciascuna, con motivazione puntuale, posta a fondamento della impugnata decisione. Esaminati infatti tutti gli atti dell’attività di indagine condotta dalla Procura Federale, la C.T. ha ripercorso l’intero iter della vicenda, dalla prima fase di cessione del giovanissimo calciatore, proveniente dalla A.C.D. Aurora Treviso Due, al trasferimento della residenza apparentemente con il proprio nucleo familiare, nella città di Udine, sita in altra regione e in altra provincia non limitrofa, presso un nucleo familiare estraneo, in virtù di una delega che, non contemplata dal regolamento, non avrebbe potuto mai essere concessa e, quindi, non avrebbe dovuto mai neanche essere richiesta da parte di dirigenti che devono essere consapevoli delle disposizioni ordinamentali della Federazione. Il mezzo attraverso il quale sia stato possibile produrre un’attestazione illegittima e giuridicamente inesistente non è stato neanche indagato dalla C.D.T. che ha ritenuto il fatto di specifica competenza della Giustizia ordinaria ma ha tratto convincimento che il tutto sia stato compiuto con l’intervento interessato e operativo del Sig. Zanier nel tempo in cui rivestiva la carica di Presidente dell’ASD Donatello Calcio, dandone conto contestuale. Il processo di formazione del giudizio della C.D.T. risulta fondato in maniera rigorosamente aderente alla realtà fattuale oltre che su deduzioni logiche. Per prima è stata valutata la cessione del giovanissimo calciatore che è risultata effettuata con modalità certamente non trasparenti, per cui la C.D.T. ha ricondotto in dubbio le ragioni effettive e gli interessi sottostanti alla stessa operazione di cessione. Alla stessa stregua è stato valutato il percorso burocratico successivo relativo alle attestazioni amministrative di residenza e di trasferimento della famiglia del minore, oltre che le modalità di acquisizione degli atti da parte dell’Ufficio federale fino alla concessione della deroga e, ancora, quelle relative alla sistemazione del minore in una situazione non conforme alle prescrizioni di regolamento e, in proposito, sono state acquisite le dichiarazioni di rammarico del minore per la scarsa attenzione a lui riservata dalla famiglia anagrafica acquisita e dalla stessa Società. Questa stessa circostanza ha reso evidenti le inconferenze sotto il profilo logico tra quanto risultato dalle indagini e le deduzioni difensive argomentate dal Sig. Zanier non sorrette da alcuna prova e l’ordinamento domestico, in assenza di prova contraria valida, predilige il principio di presunzione. Quanto alla originaria contestazione di violazione dell’art. 40 NOIF, la C.D.T. ha precisato che l’età del giovane ancora tredicenne, che non rientra né nella previsione di cui al comma 3 né in quella di cui al comma 3 bis del citato art. 40 NOIF, non solo non esime il dirigente dall’addebito ma ne aggrava la responsabilità. Per questo motivo, aggiunto alla consuetudinarietà del comportamento del Sig. Zanier che è stato già destinatario di comminatoria di precedenti sanzioni, la C.D.T. ha ritenuto di dovere infliggere all’incolpato una sanzione più grave di quella richiesta dalla Procura. Il Sig. Enrico Tonizzo e la ASD Donatello Calcio con il ricorso richiedono congiuntamente in via principale il proscioglimento da ogni addebito e in via subordinata una congrua riduzione, secondo giustizia delle sanzioni rispettivamente loro applicate con la decisione impugnata. A sostegno della impugnazione il Sig. Tonizzo adduce: a) assenza di sua responsabilità per mancanza di espressa delega nel periodo in cui aveva rivestito la carica di Vicepresidente (fino a tutto il 11.10.2009) e per avere egli solo prestato, in buona fede, pieno affidamento all’operato del Presidente e alle attestazioni del Comitato Provinciale F.I.G.C. in ordine alla regolarità del tesseramento del minore e, infine, per avere egli tratto convincimento della legittimità del tesseramento, dalla presunzione di regolarità degli atti amministrativi e degli atti federali e, poi, dalle ripetute convocazioni del giovane calciatore nelle rappresentative regionali; b) eccessività della sanzione in considerazione del comportamento processuale del deferito; delle decisioni assunte in situazioni analoghe; del ruolo marginale del Tonizzo nella vicenda; della carenza di motivazione.La ASD Donatello Calcio ha sollevato eccezione in merito alla eccessività della sanzione, sia pure inflitta a titolo di responsabilità diretta, in considerazione degli ordinari comportamenti della Società che, nell’annata 2010-2011 ha ricevuto la Coppa Disciplina – Categoria Allievi – e dei precedenti orientamenti della Commissione Nazionale. Nel merito la Commissione osserva che la C.D.T. ha operato una ricostruzione dei fatti in via storico-documentale evidenziando con rigore logico le violazioni ascritte al Presidente della ASD Donatello Calcio e quelle correlate e dirette del Vicepresidente. La irregolarità di affiliazione del giovane calciatore, conseguita mediante un tesseramento illecito, è perdurata per la intera stagione 2009-2010. Se è pur vero che la fase dell’acquisizione è stata curata in via esclusiva dal Sig. Zanier, Presidente in carica fino a tutto il 11.10.2009, è altrettanto vero che, a) è stata acquisita agli atti la certezza, se non del concorso, almeno della conoscenza dell’iniziativa da parte del Sig. Tonizzo per sua stessa confessione; b) il Sig. Tonizzo, subentrando nella carica di Presidente, ha assunto ogni responsabilità diretta dell’operato del precedente Presidente, senza operare alcun intervento atto a far cessare lo stato di illegittimità tra la Società da lui presieduta e il giovane minore tesserato; c) nel periodo di sua presidenza, il Sig. Tonizzo non ha prestato alcuna attenzione allo status del minore affiliato pur incombendo a lui e alla Società, in sostituzione della famiglia di origine, con l’aggravante delle specifiche prescrizioni della normativa federale nazionale e internazionale a tutela dei minori, tutte le obbligazioni relative alla sistemazione familiare, all’inserimento nel nuovo contesto socio ambientale, e all’osservanza diligente del percorso formativo culturale e scolastico del piccolo Del Piero Dare Gustavo; d) il giovane, per la terza volta consecutiva e, in questo caso in affidamento alla A.S.D. Donatello Calcio, non è stato ritenuto idoneo al superamento della prima classe della scuola media inferiore, per assenza dai corsi di studio e per carenza di profitto. Per quanto attiene al deferimento della Società ASD Donatello Calcio, la C.D.T. ha escluso il coinvolgimento a titolo di responsabilità oggettiva per avere prosciolto da colpa i dirigenti accompagnatori; ha ritenuto la sola sussistenza di responsabilità diretta rapportata all’atteggiamento dei due dirigenti succedutisi nella funzione di Presidenti e, per la determinazione della sanzione ha ritenuto di commisurare la entità in misura “ben più grave rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale” per la effettiva portata dei fatti. Sul punto, pur condividendo il giudizio di gravità del fatto e la necessità conseguente di porre rimedio nella forma più efficace possibile, sotto il profilo preventivo oltre che repressivo, rileva questa Commissione che dagli atti del procedimento emerge che la iniziativa sarebbe stata ideata in via esclusiva dal Sig. Marco Zanier, il quale ne avrebbe tratto profitto in via diretta, mentre al successore nella carica e alla Società è stato addebitato un comportamento conseguenziale non diligente, in virtù del quale pure la Società ha potuto trarre un ipotetico indebito vantaggio dalla illecita utilizzazione del talento calcistico del giovane Del Piero Dare Gustavo. L’addebito di responsabilità è dall’ordinamento federale attribuito in via di sola presunzione anche oltre riferimenti indiziari, superabile solo con valida prova e, nella fattispecie, la colpa è stata attribuita, oltre che al Sig. Zanier Marco, al Presidente e alla Società sia pure in presenza di formale tesseramento da parte del settore e nella evidenza della utilizzazione del giovane tesserato da parte della rappresentativa giovanile regionale. Queste circostanze reclamate a discrimine della responsabilità da parte degli incolpati, in assenza di valida prova, possono militare, pur tuttavia, quali attenuanti con valore equitativo rispetto alla rilevata aggravante per cui la sanzione può essere contenuta nei limiti edittali. Quanto all’appello proposto dal Sig. Zanier, non essendo stata versata la tassa prescritta ex art. 33, comma 8, CGS, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale: - dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Marco Zanier; - in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Società ASD Donatello Calcio, riduce la sanzione comminata nei confronti di Enrico Tonizzo in mesi 4 (quattro) di inibizione da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione pendente e per la ASD Donatello Calcio in € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda. Nulla per la tassa.
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