F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), RICCARDO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Dirigente della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), Società SANREMESE CALCIO 1904 Srl ▪ (nota n. 4663/1139 pf10-11/AM/ma del 20.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), RICCARDO DEL GRATTA (all’epoca dei fatti Dirigente della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), Società SANREMESE CALCIO 1904 Srl ▪ (nota n. 4663/1139 pf10-11/AM/ma del 20.1.2012). Il deferimento Con provvedimento del 20 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Marco Del Gratta, all’epoca dei fatti Presidente della US Sanremese Calcio 1904 Srl, e Riccardo Del Gratta, all’epoca dei fatti dirigente della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, tra l’ottobre e il dicembre 2010, atti di gravi minacce e di intimidazione nei confronti dei calciatori Perelli Travaglia, Petruzzelli e Sosa, all’epoca tesserati per la Società, al fine di costringerli a una forzata risoluzione dei rispettivi contratti; la US Sanremese Calcio 1904 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi su citati dirigenti. In particolare, si contesta agli odierni deferiti che le minacce e le intimidazioni, svolte su loro incarico ma per il tramite materiale di soggetti legati alla malavita locale, sarebbero servite, secondo il loro disegno, per “convincere” alcuni calciatori di scarso rendimento sportivo - insieme alla prospettazione della mancata corresponsione degli stipendi e all’essere messi fuori rosa - a risolvere i propri contratti. Per far ciò si sarebbe giunti persino, secondo la ricostruzione della Procura federale, alle minacce per il tramite di una pistola con la quale un soggetto non tesserato, ma riconducibile sempre ai sigg. Del Gratta, avrebbe “avvicinato” il calciatore Sosa. Gli incolpati, nel termine previsto, hanno fatto pervenire corposa memoria difensiva con la quale, attraverso un’analisi degli accadimenti dell’epoca, si cerca di evidenziare, in sintesi, che le condotte illecite – che si tendono comunque a negare – furono eventualmente poste in essere direttamente da coloro i quali avvicinarono i giocatori (i signori Ventre e Trazza, particolarmente il primo noto, pregiudicato della zona) e che gli autori delle minacce avrebbero agito di loro iniziativa, non su mandato degli odierni deferiti, cui gli atti illegittimi non sarebbero in alcun modo ricollegabili. Si evidenzia, inoltre, come gli eventuali rapporti con il pregiudicato Ventre sarebbero comunque stati intrattenuti dal solo Marco Del Gratta e mai dal padre Riccardo, assolutamente estraneo ai fatti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Riccardo Del Gratta: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione; - per il Sig. Marco Del Gratta: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione; - per la US Sanremese Calcio 1904 Srl: 15 (quindici) punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione in cui eventualmente la Società dovesse in futuro iscriversi ad un campionato, ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso con la richiesta per i suoi assistiti di proscioglimento dalle imputazioni perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione nella minima edittale e, comunque, differenziata per l’eventuale diversa gravità delle condotte, fra le posizioni dei due signori Del Gratta. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai calciatori oggetto delle minacce (Perelli Travaglia, Petruzzelli e Sosa, quest’ultimo con particolare riferimento alle affermazioni al Pubblico Ministero in sede di audizione), dal dirigente della Sanremese Ciaramitaro, dal Sig. Davide Ventre, dal Sig. Marco Del Gratta (che durante un interrogatorio in carcere dichiara di avere avuto sempre rapporti col Ventre “subivo la personalità di Ventre da cui ero intimorito ma allo stesso tempo non riuscivo a sganciarmi dal rapporto con lui … in verità non mi ha mai obbligato a fare qualcosa per lui e dunque accettai la sua protezione”), nonché dalla documentazione relativa all’indagine della Procura della Repubblica di Sanremo (che ha portato al rinvio a giudizio, tra gli altri, degli odierni deferiti con provvedimento di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 110 e 629 c.p., proprio per l’avere, i sigg. Del Gratta, in concorso tra loro, quali determinatori nelle rispettive qualità di Presidente e Direttore Generale della Società calcistica Sanremese Calcio, e Ventre Davide e Trazza Nicola, in qualità di esecutori materiali, minacciato i giocatori su menzionati fermandoli e prospettando loro “mali futuri” ove non avessero immediatamente lasciato la Sanremese, addirittura, per il Sosa, con l’ausilio di una pistola) emerge la responsabilità degli odierni deferiti. Specificamente: il calciatore Perelli Travaglia evidenzia come il Riccardo Del Gratta lo avesse minacciato di essere posto fuori squadra e tolto vitto e alloggio se non avesse rescisso il contratto che lo legava alla Società; il calciatore Petruzzelli ricorda che, dopo che la Società comunicò di lasciare l’alloggio che lui e il Perelli avevano in uso, entrambi vennero avvicinati da due ragazzi che, con tono pesante e intimidatorio, li invitarono a lasciare la Società; il Sig. Ciaramitaro dichiara che il calciatore Sosa gli aveva riferito di essere stato avvicinato, nei pressi del campo di gioco, da una persona che, salita sulla sua automobile, gli aveva puntato “qualcosa” sulla coscia e, con tono minaccioso, gli aveva intimato di lasciare Sanremo (tutte queste circostanze sono poi state confermate anche davanti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Sanremo); il Sig. Ventre dichiara, in sede di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini, che Marco Del Gratta, nell’ottobre 2010, gli disse di avere problemi con due calciatori che voleva mandare via e pertanto lo incaricò di “fargli paura” e di indurli ad andarsene, cosa che il Ventre dichiara di aver poi fatto insieme a suo cugino Niki Trezza al quale in seguito e sempre su incarico di Marco Del Gratta - secondo Ventre – sarebbe stato affidato anche di “incontrare” Sosa per minacciarlo, in questo caso anche con una pistola (su decisione di Trezza e all’insaputa dello stesso Ventre). Peraltro, se effettivamente il rapporto col pregiudicato Ventre, autore materiale delle condotte illecite, risulta intrattenuto dal Sig. Marco Del Gratta, dalla complessa ricostruzione dei fatti svolti non si può tuttavia mandare esente da colpe anche il Sig. Riccardo Del Gratta che, pur solo per il ruolo svolto all’interno della Società, ben avrebbe potuto e dovuto vigilare sugli accadimenti di quei giorni e, una volta venutone comunque a conoscenza, denunciarli. Allo stato, dunque, non possono meritare accoglimento le tesi difensive secondo le quali gli odierni deferiti non avrebbero avuto ruolo attivo nei fatti oggetto di deferimento, mentre appare effettivamente corretto dover distinguere le posizioni dei due soggetti deferiti in base alle effettive responsabilità personali che per il Sig. Riccardo Del Gratta appaiono senz’altro minori. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Riccardo Del Gratta la sanzione di anni 4 (quattro) di inibizione; al Sig. Marco Del Gratta la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione dalla permanenza in ogni rango o categoria della FIGC; alla US Sanremese Calcio 1904 Srl la sanzione di 15 (quindici) punti di penalizzazione da scontare in un prossimo campionato in cui la Società dovesse eventualmente iscriversi, oltre la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00).
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