COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 – Ammenda di € 250,00 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 – Ammenda di € 250,00 – Campionato di Promozione La Società U.S.D. Adriese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 56 del 7/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società : “per reiterate gravi offese e minacce rivolte con insistenza ad un solo stesso determinato calciatore avversario da parte di propri sostenitori”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Adriese; vista la documentazione ufficiale in atti; valutato il provvedimento disciplinare sancito dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare adeguato allo svolgimento dei fatti contestati; ritenuto non sussistere elementi per una revisione della sanzione impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Adriese; - di confermare la sanzione dell’Ammenda di € 250,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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