COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 – Ammenda di € 250,00 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.2. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 –
Ammenda di € 250,00 – Campionato di Promozione
La Società U.S.D. Adriese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 56 del 7/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico
della Società : “per reiterate gravi offese e minacce rivolte con insistenza ad un solo stesso determinato calciatore
avversario da parte di propri sostenitori”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Adriese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato il provvedimento disciplinare sancito dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare adeguato allo svolgimento
dei fatti contestati;
ritenuto non sussistere elementi per una revisione della sanzione impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Adriese;
- di confermare la sanzione dell’Ammenda di € 250,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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