COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 16/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Galvani Massimo, squalifica sino 10/04/2012 allenatore Marini Antonio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 16/3/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Galvani Massimo, squalifica sino 10/04/2012 allenatore Marini
Antonio – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.Costa ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate
nel Comunicato n. 57 del 16/3/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni disciplinari :
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Galvani Massimo : “espulso per aver insultato l’arbitro,
allontanandosi reiterava gli insulti accompagnandoli con frasi blasfeme”;
- squalifica sino al 10/4/2012 a carico dell’allenatore Marini Antonio.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, non prende in esame la parte del reclamo attinente la squalifica sino al 10/4/02012 a carico
dell’allenatore Marini Antonio, trattandosi di provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art.
45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (sanzione inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Costa nella parte relativa alla squalifica del giocatore Galvani;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata congrua, in relazione agli accadimenti esaurientemente descritti nel referto arbitrale, la sanzione emessa dal
Giudice Sportivo di primo grado a carico del Galvani;
ritenuto che non sono emersi elementi validi per una riforma della delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Costa;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Galvani Massimo;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica sino al 10/4/2012 a carico
dell’allenatore Marini Antonio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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