COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo VIRTUS MARIANO Camp. 2° Categoria Gir. G gara del 04-03-2012 tra Campagnola Don Bosco / Virtus Mariano C.U. n. 33 della delegazione di Como datato 08-03-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo VIRTUS MARIANO Camp. 2° Categoria Gir. G gara del 04-03-2012 tra Campagnola Don Bosco / Virtus Mariano C.U. n. 33 della delegazione di Como datato 08-03-2012. La società VIRTUS MARIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. per le seguenti sanzioni: squalifica sino al 30.04.2012 all'allenatore CELLINI Fabrizio per ripetute frasi offensive nei confronto dell'arbitro; squalifica per n. 6 gare ai calciatori ALLEVI Roberto e ORSI Nicola per frasi offensive e minacciose accompagnate da sputi in segni di disprezzo nei confronti dell'arbitro, squalifica per n. 3 gare al calciatore VALSECCHI Stefano per frasi gravemente offensive nei confronti dell'arbitro, lamentando che dette sanzioni sono eccessive in relazione ai comportamenti non violenti, bensì solamente irriguardosi tenuti dai calciatori e dall'allenatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrare emerge chiaramente un comportamento antisportivo dei calcaitori ALLEVI, ORSI e VALSECCHI e dell'allenatore CELLINI nei confronti del direttore di gara. A fronte della gravità dei rispettivi comportamenti meritano di essere confermate le squalifiche comminate al VALSECCHI ed al CELLINI, mentre meritano lievi riduzioni quelle comminate ad ALLEVI ed ORSI, considerato che gli sputi sono da considerare gesti di stizza e non atti antisportivi nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE le squalifiche comminate ai calciatori ALLEVI Roberto e ORSI Nicola a n. 5 gare, confermando per il resto le decisioni del G.S. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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