COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 120 stagione sportiva 2011”012 Gara Capostrada – Veterani Montecatini (3-2) del 26/02/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.48 del 1/3/2012 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
120 stagione sportiva 2011”012 Gara Capostrada – Veterani Montecatini (3-2) del 26/02/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.48 del 1/3/2012 C.R.T.
Reclama la società Veterani Montecatini avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S. al calciatore Tonwe Barry il quale “espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G. A fine gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio assumeva contegno gravemente irriguardoso”.
La società contesta integralmente la decisione del G.S. sostenendo che lo scontro con il calciatore avversario non è stato frutto di condotta violenta ma un normale contatto di gioco, tanto è vero che non vi è stato alcun danno e che il predetto ha continuato regolarmente la gara.
Per quanto attiene le frasi profferite devono essere ritenute irrispettose ma non offensive e per quanto concerne il contegno gravemente irriguardoso verso il D.G. a fine gara sostiene che non vi sia stato alcun tentativo di “sgambetto” all’arbitro.
Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure.
All’udienza del 23/03/2012 il rappresentante della società, con la presenza del proprio difensore, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, conferma sostanzialmente il contenuto del reclamo.
La C.D. esaminatigli atti ufficiali respinge il reclamo.
Quanto affermato dal D.G. in tema di condotta violenta (gomitata volontaria al volto ad un calciatore avversario) e di offese ricevute appare chiaro ed incontrovertibile.
Per quanto attiene infine il contegno irriguardoso verso il D.G. a fine gara, il Collegio rileva che nessun addebito è stato mosso al calciatore relativamente ad un tentativo di sgambetto e quindi sul punto la difesa appare inutile.
Quanto contestato dal G.S. è riferibile alle frasi pronunciate dal calciatore verso l’arbitro che appaiono, anche in questo caso, assolutamente chiare ed inequivocabili tanto da essere oggetto di sanzione.
In punto di quantificazione temporale della squalifica, il Collegio concorda con quanto inflitto dal G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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