COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE SIG. SORGENTE ANTONIO – ALLENATORE A.C. ILLASI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 43 del 14/3/2012 – Squalifica sino al 16/5/2012 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE SIG. SORGENTE ANTONIO – ALLENATORE A.C. ILLASI
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 43 del
14/3/2012 – Squalifica sino al 16/5/2012 – Campionato Juniores Provinciale
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame, dichiarandola inammissibile, l’opposizione proposta dal
Sig. Sorgente Antonio (Allenatore A.C. Illasi) avverso la sanzione della squalifica sino al 16/5/2012 a suo carico, in
quanto priva di sottoscrizione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Sorgente Antonio (Illasi – Allenatore);
- di confermare la sanzione della squalifica a carico del predetto allenatore sino al 16/5/2012;
- di disporre l’addebito nel conto della Società Illasi della tassa reclamo non versata, nella misura di € 65,00.-
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