COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 2/ 4/2012 CASTELLUM CELANO C5 – PESCARA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 2/ 4/2012 CASTELLUM CELANO C5 - PESCARA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che l'arbitro, presentatosi all'impianto sportivo di Celano, constatava che lo stesso impianto era indisponibile, in quanto chiuso; - tenuto presente che i dirigenti della squadra locale avevano posto a disposizione altro impianto situato all'esterno di quello nel quale doveva disputarsi l'incontro, scelta non accettata dalla società ospite; - l'arbitro dopo aver proceduto al riconoscimento delle squadre in gara e atteso fino alle 19,01, lasciava l'impianto; - ritenuto che la responsabilità per la mancata effettuazione della gara è da ricondursi a carico della Società Castellum Celano C5; - visti gli artt. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S.; DELIBERA - di infliggere alla Società Castellum Celano C5 la punizione sportiva della perdita della gara col seguente punteggio: Castellum Celano C5 / Pescara Calcio a 5 0 a 6 e di penalizzarla di un punto in classifica; - di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 250,00 prevista per la seconda rinuncia.
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