COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD VALLORCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 22.03.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara VALLORCO-QUART disputata in data 18.03.2012, Campionato Seconda Categoria – Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società ASD VALLORCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 38 del 22.03.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara
VALLORCO-QUART disputata in data 18.03.2012, Campionato Seconda Categoria – Girone F
Con reclamo inviato in data 27.03.2012 la Società ASD VALLORCO ricorre avverso il
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione della squalifica per nove gare nei
confronti del calciatore DANTONIA Oscar “perchè dopo avere commesso un fallo di gioco
sanzionato dal direttore di gara, a gioco fermo, colpiva volontariamente un avversario con una
testata facendolo cadere a terra; dopo essere stato espulso a causa di tale condotta, raggiungeva
nuovamente l'avversario ancora a terra per colpirlo con ripetuti calci. Veniva allontanato solo con la
forza dai propri compagni di squadra”.
Di tale sanzione la Società ricorrente chiede una congrua riduzione, ritenendola eccessiva rispetto
al reale svolgimento dei fatti, che non corrisponderebbe a quanto riportato dal Direttore di gara nel
referto arbitrale.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi congrua la sanzione della squalifica per nove giornate
applicata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore DANTONIA Oscar, in quanto la condotta
da questi tenuta, così come riportata nel referto arbitrale, costituisce un atto di violenza volontaria e
gratuita nei confronti dell'avversario, del tutto avulsa da qualsivoglia legame con lo svolgimento
della gara, e, di conseguenza, meritevole della predetta sanzione.
Per queste ragioni, la Commissione Disciplinare
CONFERMA
la sanzione della squalifica per nove giornate disposta nei confronti del calciatore DANTONIA Oscar
e dichiara la Società ASD VALLORCO tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta
versata.
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