COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ORIZZONTI UNITED – BORGOSESIA disputata il 17/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Fascia B (C.U. n° 44 del 22/03/12 della Delegazione Provinciale di Biella)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ORIZZONTI UNITED – BORGOSESIA disputata il 17/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Fascia B (C.U. n° 44 del 22/03/12 della Delegazione Provinciale di Biella) Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 27/03/12, la A.S.D. BORGOSESIA CALCIO contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore MARIANI Umberto, nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 17/03/2015 sanzionata nei confronti del dirigente ISENI Agostino per i fatti riportati dal direttore della gara ORIZZONTI UNITED - BORGOSESIA disputata il 17/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi - Fascia B, provvedimenti riportati sul C.U. n° 44 del 22/03/12 della Delegazione Provinciale di Biella. La Società reclamante chiede una congrua riduzione sia della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore MARIANI Umberto, sia della inibizione stabilita nei confronti del dirigente ISENI Agostino, in quanto, con il ricorso in questione, tende a sminuire la gravità del comportamento dei propri tesserati, attribuendo al direttore di gara un travisamento dei reali fatti accaduti nel corso della disputa della gara suddetta. La tesi difensiva della Società reclamante non regge di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo puntuale rapporto e nel contestuale e circostanziato supplemento. L’arbitro riferisce che, al 29° del secondo tempo, provvedeva ad espellere il giocatore MARIANI Umberto perché lo stesso proferiva nei propri confronti una espressione ingiuriosa e triviale con particolare riferimento alla sua condizione di donna. Riferisce ancora il direttore di gara che il dirigente del Borgosesia ISENI Agostino, mentre svolgeva il compito di assistente, protestava vivacemente con frasi scurrili e, per questo motivo, veniva allontanato. Prima di abbandonare il terreno di gioco le lanciava con violenza la bandierina in faccia e poi, a fine gara, rientrato in campo, la offendeva con pesanti frasi di carattere sessista e la colpiva con una forte manata in pieno volto. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che, per quanto attiene il giocatore MARIANI Umberto, il suo comportamento è da ritenersi aggravato, sia in considerazione della giovane età, sia per il fatto che lo stesso, nell’occasione, rivestiva la qualifica di capitano; considerato che gli episodi attribuiti al dirigente sono particolarmente gravi, violenti e reiterati e sono stati messi in atto durante lo svolgimento di un campionato per giovanissimi e, quindi, con effetti altamente diseducativi; stabilito che tali considerazioni rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare inflitta dal Giudice sportivo al giocatore MARIANI Umberto e la inibizione a svolgere ogni attività fino al 17/03/2015 sanzionata nei confronti del dirigente ISENI Agostino.
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