F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5672/1455pf10-11/GT/dl del 23.2.2012). (363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BONOMETTI (all’epoca dei fatti, tesserato quale dirigente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5671/1454pf10-11/GT/dl del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5672/1455pf10-11/GT/dl del 23.2.2012). (363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BONOMETTI (all’epoca dei fatti, tesserato quale dirigente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5671/1454pf10-11/GT/dl del 23.2.2012). La Procura federale della FIGC, esaminati gli esposti trasmessi dalla segreteria della FIGC ed a conclusione delle relative indagini, con lettere n. 5671/1454 e n. 5672/1455, datate 23 febbraio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione rispettivamente Stefano Bonometti, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente per la Società AC Montichiari, e Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti Presidente della stessa Società, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme poste a carico della Società dal Tribunale nazionale di arbitrato dello sport (TNAS) disposto con lodo arbitrale n. 1307 in data 28 settembre 2009. A titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché per la responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato, la Procura ha deferito anche la Società AC Montichiari. In via preliminare, questa Commissione, vista la non opposizione del rappresentante della Procura federale, dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva. All’inizio della riunione odierna il Signor Stefano Bonometti, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Bonometti, tramite il proprio legale ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Stefano Bonometti, inibizione di 3 (tre) mesi, diminuita ai sensi dell’art. 23, a 2 (due) mesi di inibizione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nel merito, sia Soloni sia Bonometti avevano rivolto istanza di arbitrato dinanzi al TNAS per ottenere la riforma della decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, che aveva a sua volta convalidato le sanzioni inflitte nei loro confronti dal Giudice sportivo nazionale presso la Lega italiana calcio professionistico, per violazioni a norme di comportamento. Il TNAS, con la sopra richiamata decisione, ha respinto le due istanze, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC nella misura di euro 1000,00, oltre IVA e CAP come per legge. La decisione del TNAS è chiara ed irrevocabile e comporta l'obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta con raccomandata a/r in data 20 aprile 2010. In sede di audizione presso la Procura Federale, va precisato che il Bonometti, nell'ammettere gli addebiti mossegli, ha protestato la propria buona fede attribuendo l'accaduto ad un inadempimento da parte della Società con la quale si era accordato affinché la stessa provvedesse al pagamento richiesto, ricevendo peraltro assicurazione proprio dal Presidente Soloni. Analoga deduzione il medesimo ha svolto nella memoria difensiva ritualmente depositata e nella quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti di cui al deferimento o, in subordine, la sanzione in misura non superiore all'ammonizione, tenendo conto della condotta, anche in sede processuale, da valutarsi ai sensi dell'art. 24 del CGS. A conferma di quanto dichiarato, il Bonometti ha chiesto anche l'assunzione di prove testimoniali. In fase istruttoria è stata altresì acquisita l'attestazione di pagamento riferita, con unica operazione, agli importi dovuti tanto dal Soloni, quanto dal Bonometti, per un totale di euro 2496,00, con valuta 3 giugno 2011 e quindi ben oltre il previsto termine di 30 giorni. L'inadempimento all'obbligo di pagamento, che integra la violazione prevista dall'art.8, comma 15, del CGS è ascrivibile al Soloni e al Bonometti, nelle rispettive responsabilità ed in pari misura, in considerazione che la giustificazione addotta da quest'ultimo nell'aver rimesso il pagamento alla segreteria della Società non si ritiene esimente dalla “culpa in vigilando” in quanto avrebbe comunque, e di persona, dovuto accertare la estinzione dell'obbligazione nei termini di legge, alla luce anche dell'incarico ricoperto di Direttore generale della Società. Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2012, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti presidente della Società Montichiari: mesi 3 di inibizione; - la Società Montichiari, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I Motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti, l'addebito mosso dalla Procura federale nei confronti del Bonometti e del Soloni per il mancato pagamento, nei termini, delle spese di lite risulta incontrovertibilmente provato, le giustificazioni del Bonometti non costituiscono motivo sufficiente per sottrarsi alle proprie responsabilità; talché ritiene entrambe le condotte sanzionabili per la violazione prevista dall'art. 8, comma 15, del CGS. A seguito dell'operato del Presidente e di un proprio tesserato, anche la Società deve rispondere sia per responsabilità diretta sia per responsabilità oggettiva, rispettivamente art. 4, comma 1 e comma 2 del CGS. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la costante giurisprudenza di questa Commissione, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Visto l’art. 23 CGS, la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Stefano Bonometti. Infligge al Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società AC Montichiari Spa, la ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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