F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SFASCIOTTI (all’epoca dei fatti, consigliere della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5670/398pf11-12/GT/dl del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SFASCIOTTI (all’epoca dei fatti, consigliere della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5670/398pf11-12/GT/dl del 23.2.2012). La Procura Federale della FIGC con lettera n.5670/398 del 23 febbraio 2012 ha deferito a questa Commissione Stefano Sfasciotti, consigliere della Società Foligno Calcio, per rispondere della violazione dell'art.1, comma 1, e dell'art. 8, commi 2 e 15, del CGS, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio arbitrale a favore del calciatore Rinaldo LISPI. A titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato, la Procura ha deferito anche la Società Foligno Calcio. Nel merito, il suddetto Collegio arbitrale, nella riunione del 13 maggio 2011, in accoglimento del ricorso proposto dal Lispi, con decisione inappellabile ed immediatamente esecutiva, aveva fatto obbligo alla Società di corrispondere la somma di € 2.409,00 relativa alle mensilità di marzo ed aprile 2010, oltre agli interessi e rivalutazione pari ad € 80,00 e spese legali liquidate in € 300,00 oltre IVA e CAP. La decisione del Collegio é stata comunicata alla Società in data 27 maggio 2011. La Società però, solo in data 7 luglio 2011, ha bonificato in favore del tesserato la somma di euro 2489,00, non corrispondendo di conseguenza l'intero importo ingiunto dal Collegio arbitrale e non rispettando i termini di 30 giorni dalla comunicazione, perentoriamente previsti dalla disciplina vigente. L'infrazione disciplinare dinanzi illustrata si rileva essere imputabile al consigliere Stefano Sfasciotti, cui erano stati espressamente conferiti all'epoca dei fatti i poteri per gli adempimenti inerenti e conseguenti nei confronti della Lega Calcio, del cui operato peraltro risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta. Il 29 marzo 2012, lo studio legale Bordonaro ha fatto pervenire una memoria difensiva nell' interesse della Società e dello Sfasciotti con la quale, in via preliminare, si chiede l'annullamento dello stesso deferimento per manifesta contraddizione nella sua formulazione tra la parte motiva e quella sanzionatoria ed in particolare tra l'invocazione dell'art.94 ter, comma 13, delle NOIF, che peraltro non si ritiene confacente al caso in esame, e l'art. 8 comma 2 e 15 del CGS. L'errore, ad avviso del legale, determina “un vizio di forma che impedisce al deferimento di raggiungere il suo scopo” e comunque, qualora la Commissione decidesse di superare le eccezioni di rito e di proseguire nel merito della vicenda, nella memoria vengono riportate alcune osservazioni, con la precisazione che sono esposte al solo fine di assumere una posizione difensiva e non come specifica volontà di annullare le eccezioni sopra formulate: - la comunicazione di notifica della decisione del Collegio, datata 27 maggio 2011, è stata ricevuta il 2 giugno 2011 (sabato); - la Società ha provveduto al pagamento dell'importo, pari al capitale, interessi e rivalutazione liquidati nel lodo arbitrale, in data 7 luglio 2011, con soli tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza; - “probabilmente per mero errore”, la Società non ha provveduto contestualmente al pagamento delle spese legali, avvenuto invece il 29 marzo 2012. La memoria si conclude con la richiesta, in via principale, di archiviazione del procedimento o, in subordine, di sanzione con il minimo della pena, considerata la lieve irregolarità commessa. Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Stefano Sfasciotti: mesi 4 (quattro) di inibizione; - Società Foligno Calcio: 1 (uno) punto di penalizzazione con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) Per la Società e per il consigliere Sfasciotti è intervenuto il Sig. Cherubini, Direttore generale della Società Foligno Calcio; lo stesso ha confermato quanto riportato nella memoria di costituzione del deferimento, come sopra illustrato. Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato sia nei confronti del consigliere Sfasciotti (art.1, comma 1, e art. 8, commi 2 e 15, del CGS) sia nei confronti della Società Foligno Calcio a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, del CGS). D'altra parte l'assunto difensivo, riportato nella memoria, che sostanzialmente invoca l'errata applicazione al caso in esame dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, in quanto dedicato agli accordi economici e svincolo per morosità per calciatori e allenatori di Società della LND, non risulta conferente. Infatti l'improprio riferimento al citato articolo delle NOIF è superato dal capo di incolpazione, per cui è deferimento, che individua correttamente nell'art. 8, comma 15, del CGS la violazione commessa ed i termini entro i quali il deferito doveva procedere. Va aggiunto inoltre che il richiamo alla “irrilevanza” del ritardo di tre giorni e alla parziale inottemperanza della delibera del Collegio Arbitrale circoscritta alle sole spese legali, pur comprensibile, non esime i deferiti dalle responsabilità, in quanto l'inadempimento contestato si configura nella sua pienezza anche per solo tre giorni e la somma rimasta inevasa nei termini prescritti, ancorché riferita alle spese legali, non può ritenersi avulsa dal complessivo dovuto a seguito della deliberazione del Collegio. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e la giurisprudenza costante di questa Commissione, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge le seguenti sanzioni: • a Stefano Sfasciotti: mesi 1 (uno) di inibizione; • Società Foligno Calcio: ammenda 1.000,00 (€ mille/00).
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